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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28481/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un privato volta ad accertare l'intervenuta usucapione della proprietà di una porzione di terreno situata nel territorio comunale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il bene fosse compreso nel patrimonio indisponibile dell'ente locale, in quanto inserito in un piano paesaggistico e gestito per finalità di pubblico interesse, e quindi non usucapibile. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con i primi due motivi, nullità della sentenza e violazione degli artt. 826, 828 e 1145 c.c., sostenendo che per qualificare un bene come patrimonio indisponibile non bastano la titolarità pubblica e una generica volontà di destinazione, ma occorrono sia un atto amministrativo specifico sia l'effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio. Ha inoltre censurato il fatto che i giudici di merito avessero valorizzato documenti e atti successivi al periodo utile per maturare l'usucapione, in particolare un protocollo d'intesa del 2010, quando il possesso utile sarebbe maturato tra il 1982 e il 2002. Gli ulteriori motivi restavano subordinati alla sorte dei primi due.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché rivaluti la questione applicando il principio secondo cui, per escludere l'usucapione di un bene e considerarlo patrimonio indisponibile per destinazione, servono sia la manifestazione di volontà dell'ente sia l'effettiva e concreta destinazione del bene al pubblico servizio. È stata inoltre ribadita l'irrilevanza, ai fini del possesso ad usucapionem, del solo vincolo di inedificabilità o della abusività della costruzione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 826 c.c.

    Perché un bene privato o non demaniale sia patrimonio indisponibile per destinazione, occorre non solo la titolarità pubblica, ma anche una concreta ed attuale destinazione a pubblico servizio risultante da un atto dell'ente e dalla sua effettiva attuazione.

  • art. 828 c.c.

    La qualificazione del bene come patrimonio indisponibile incide sulla sua sottrazione alla regola generale della libera disponibilità e, quindi, alla usucapibilità, solo se ne ricorrono i presupposti sostanziali.

  • art. 1145 c.c.

    La disciplina evocata è richiamata in relazione alla non usucapibilità dei beni pubblici quando effettivamente destinati al servizio pubblico.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È stata dedotta la nullità della motivazione per violazione del requisito costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare motivazione apparente o contraddittoria della sentenza impugnata.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione, quale parametro della pretesa nullità della decisione di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per censurare la sufficienza e chiarezza della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione dei requisiti formali della decisione.

Massime di principio

  • Per qualificare un bene come appartenente al patrimonio indisponibile per destinazione non basta la mera titolarità in capo all'ente pubblico né una generica previsione di interesse pubblico: è necessario un atto amministrativo che manifesti specificamente la volontà di destinare quel bene a un pubblico servizio e la successiva effettiva, attuale utilizzazione in conformità a tale destinazione.
  • La destinazione pubblicistica deve essere concreta e materiale; non è sufficiente un mero progetto, una programmazione urbanistica o paesaggistica, né l'inclusione del bene in strumenti che esprimano solo un'intenzione non ancora realizzata.
  • Ai fini dell'usucapione, il solo vincolo di inedificabilità o la costruzione abusiva non escludono di per sé il possesso utile ad usucapionem, poiché la loro rilevanza resta confinata al rapporto pubblicistico e non incide automaticamente sui requisiti del possesso.
  • Quando la decisione di merito fonda l'inesistenza dell'usucapione sulla natura pubblica del bene, il giudice deve verificare in fatto, con riguardo al periodo utile, se la destinazione al pubblico servizio abbia avuto effettiva esecuzione; atti successivi o meramente ricognitivi non sono sufficienti se non provano una destinazione già esistente nel tempo rilevante.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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