Cassazione Penale, Sentenza n. 37751/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'8/10/2021, che aveva riformato la precedente condanna limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità per mancata comunicazione della trattazione in udienza pubblica e per la mancata valutazione della memoria difensiva trasmessa telematicamente il 22/09/2021, nella quale si denunciava anche la morte del coimputato Franzese; 2) e 3) vizio di motivazione e violazione degli artt. 216 e 223 L.F. riguardo alla responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (si assumeva che Ricciardi non poteva essere autore della distruzione/sottrazione delle scritture contabili perché non rivestiva carica sociale al momento del fallimento) e per bancarotta fraudolenta patrimoniale (contestazione della vendita sottocosto dello stampo, essendo il prezzo di Euro 12.000 conforme al valore ammortizzato); 4) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il ricorrente riteneva dovute in ragione della correttezza processuale, dell'incensuratezza e della buona condotta post-factum.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura, ha ritenuto che non sussistesse nullità: l'udienza dell'8/10/2021 è risultata celebrata in camera di consiglio non partecipata con contraddittorio cartolare e senza richiesta di trattazione orale, per cui la menzione in sentenza di trattazione in forma pubblica non ha inciso sulla regolarità. Quanto alla mancata valutazione della memoria del 22/09/2021, la Corte ha ricordato che l'omesso esame di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità, salvo che lo scritto abbia contenuto argomentativo autonomo e decisivo, e che il ricorrente non ha specificamente dimostrato la decisività di quanto dedotto. I motivi relativi ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale sono stati ritenuti generici e privi di adeguata correlazione con la ratio decidendi della Corte territoriale; il ricorrente non ha documentato in modo specifico la presunta consegna delle scritture contabili al liquidatore subentrante né ha confutato il nucleo logico della valutazione sulla vendita sottocosto. Anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti è stato dichiarato aspecifico e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente nella censura sulla forma di trattazione dell'appello; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché il procedimento di appello è stato trattato in camera di consiglio non partecipata con contraddittorio cartolare
art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137, conv. con mod. dalla L. 18/12/2020 n.176
Norma emergenziale che disciplina la trasmissione telematica di memorie difensive via PEC; la Corte ricorda che l'omesso esame di memorie trasmesse ai sensi di tale disposizione integra nullità solo se lo scritto contenga argomentazione autonoma e decisiva
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla nozione di nullità generale: l'omessa valutazione di contributi difensivi può integrare nullità per lesione del diritto di intervento dell'imputato se gli scritti hanno contenuto argomentativo autonomo e decisivo
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di specificità e delimitazione dei motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia osservato l'onere di specificità nel dedurre la decisività della memoria
artt. 216 e 223 Legge Fallimentare (L.F.)
Richiamati in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; la Corte territoriale ha motivato la responsabilità sulla base dell'omessa consegna o della tenuta irregolare delle scritture e della vendita sottocosto, e la Cassazione ha ritenuto le impugnazioni generiche e non confrontate con la ratio decidendi
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente ne ha chiesto il riconoscimento per comportamento e incensuratezza, ma la Corte d'appello ha negato le attenuanti per genericità delle deduzioni e la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo per aspecificità
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e collegati direttamente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; le deduzioni generiche o meramente ricostruttive dei fatti sono inammissibili
- L'omesso esame di una memoria difensiva trasmessa via PEC non determina automaticamente nullità: occorre che lo scritto abbia contenuto argomentativo autonomo e che il ricorrente dimostri la decisività di tali argomenti rispetto alla pronuncia impugnata
- La celebrazione dell'appello in camera di consiglio non partecipata con contraddittorio cartolare è regolare se nessuna parte richiede la trattazione orale; la menzione errata della forma di trattazione in sentenza non comporta di per sé invalidità
- Nel sindacato di legittimità non è ammesso un riesame dei fatti che richieda documentazione o allegazioni nuove; chi contesta la ricostruzione dei fatti in appello deve indicare con precisione gli elementi probatori presenti in atti che giustifichino la diversa conclusione
- Per ottenere l'iscrizione di circostanze attenuanti generiche occorre motivare concretamente e non affidarsi a formule di stile: la genericità del motivo comporta il diniego e l'inammissibilità del relativo gravame
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