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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39491/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente lamentava la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per assenza dell'elemento oggettivo del reato: sosteneva che, sebbene gli fosse stato notificato il decreto di espulsione il 06/07/2017, in data successiva (non precisata) aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino all'08/10/2021, per cui l'irregolarità accertata in data 08/11/2017 sarebbe venuta meno. In sostanza chiedeva che si ritenesse inesistente l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'ordine di espulsione perché sopravvenuta una regolarizzazione del soggiorno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per violazione del principio di autosufficienza. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato commesso il 06/07/2017, l'ottenimento successivo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, salvo che tale permesso si fondi su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione (circostanza che il ricorrente non ha provato, anzi risulta incompatibile con il precedente diniego del 06/07/2017). Inoltre il ricorrente non ha prodotto il permesso di soggiorno in Cassazione, impedendo la verifica del suo contenuto: questo ha comportato anche la violazione del principio di autosufficienza, rendendo inammissibile il motivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 5-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La norma incrimina l'inosservanza dell'ordine di espulsione. La Corte ha interpretato che il reato si valuta alla data della condotta (06/07/2017) e che una regolarizzazione sopravvenuta, ancorché successiva alla notifica dell'espulsione, non cancella il reato salvo che la regolarizzazione si fondi su condizioni preesistenti all'espulsione.

  • Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La disposizione indica i motivi di impugnazione per la cassazione. Il ricorrente ha invocato la nullità/illogicità della motivazione ai sensi di tale disposizione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di autosufficienza e infondatezza.

  • Principio giurisprudenziale (Sez.1, n. 35707 del 14/06/2019, Rv. 276810)

    La Corte ricorda che la concessione successiva di un permesso provvisorio o di soggiorno con carattere 'necessitato' non giustifica retroattivamente la precedente illecita permanenza; quindi non esclude il reato commesso anteriormente.

  • Principio giurisprudenziale (Sez.5, n. 11611 del 14/02/2008, Rv. 239477)

    Esiste un diverso principio secondo cui la successiva concessione del permesso esclude il reato se si fonda su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione; ma tale principio è applicabile solo se la regolarizzazione ha radici anteriori alla notifica dell'espulsione e ciò deve essere provato.

  • Principio di autosufficienza probatoria in Cassazione (Sez.4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053)

    La Corte ricorda che il ricorso in Cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce l'omessa valutazione di un documento deve allegarlo integralmente o indicarne e produrne copia; l'assenza di tale allegazione rende il motivo inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in tema di eventuale condanna a somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione pecuniaria alla parte ammessa come autonomo effetto della declaratoria di inammissibilità, salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il reato di inosservanza dell'ordine di espulsione si valuta alla data della condotta: una regolarizzazione sopravvenuta non cancella automaticamente il reato commesso anteriormente.
  • Una regolarizzazione posteriore può escludere la rilevanza penale soltanto se si basa su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione; spetta al ricorrente provarne l'esistenza.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è imprescindibile il principio di autosufficienza: chi deduce rilevanza di un documento deve allegarlo o trascriverlo per consentire alla Corte di verificarlo.
  • Se si contesta la motivazione per omissione di valutazione di una prova documentale, è necessario produrre la prova stessa già in sede di ricorso; l'omessa produzione rende il motivo inammissibile.
  • La valutazione delle circostanze che hanno determinato la successiva regolarizzazione (es. nascita di familiare, fatto sopravvenuto) è centrale: circostanze sopravvenute non retroagiscono per cancellare la condotta antecedente.
  • Nelle impugnazioni contro condanne per reati di immigrazione, la strategia difensiva deve prevedere la produzione documentale completa (permessi, atti amministrativi, decisioni precedenti) per poter ottenere l'esame da parte della Corte.

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