Cassazione Penale, Ordinanza n. 09371/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva, in modo generico, l'assenza di motivazione in punto di responsabilità e, inoltre, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che i motivi proposti non rientravano in tali ipotesi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze formulate non fossero consentite nei limiti del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, disponendo la declaratoria di inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Individua in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il mancato proscioglimento ex art. 129 non integra, nel caso di patteggiamento, un motivo di ricorso deducibile al di fuori dei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
Norma incriminatrice relativa al reato oggetto della sentenza di applicazione della pena; il testo non specifica la condotta concreta.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è deducibile, in sede di legittimità contro il patteggiamento, una censura generica sulla motivazione in punto di responsabilità se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- Il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce motivo autonomo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, salvo che la doglianza rientri nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento solleva vizi diversi da quelli consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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