Cassazione Penale, Ordinanza n. 35447/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 7 aprile 2026, che, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di un anno e otto mesi di reclusione e 2.200 euro di multa per il fatto previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge per mancanza di motivazione sulla mancata verifica dell’inesistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La sentenza riferisce che dagli atti di perquisizione e sequestro risultavano 31 grammi di cocaina, 69 grammi di hashish, un bilancino, materiale per confezionare dosi e appunti con nomi, quantitativi e somme di denaro, elementi ritenuti indicativi di commercializzazione e non compatibili con il fabbisogno personale di un singolo assuntore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo non rientra nei motivi tassativamente consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: non deduce né l’insussistenza del consenso né la mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza e non denuncia l’illegalità della pena. La doglianza sulla motivazione relativa alle cause di non punibilità è inoltre generica e manifestamente infondata, poiché il giudice aveva dato conto degli elementi investigativi posti a fondamento della decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il Tribunale di Bergamo, provvedendo su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc, pen., ha applicato nei confronti del ricorrente la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa in relazione al delitto previsto dall'art. 73, comma 5, d,P.R. n. 309/90.
La disposizione individua il reato per il quale è stata applicata la pena concordata; la decisione di legittimità non riesamina nel merito la qualificazione del fatto.
Il Tribunale di Bergamo, provvedendo su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc, pen., ha applicato nei confronti del ricorrente la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa in relazione al delitto previsto dall'art. 73, comma 5, d,P.R. n. 309/90.
La sentenza impugnata è stata pronunciata applicando la pena su concorde richiesta delle parti.
Il ricorso non pone questioni di sussistenza del consenso, né di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza. La pena applicata su concorde richiesta delle parti non è illegale. La censura relativa alla mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità è estranea al perimetro disegnato dall'ad 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.; essa, inoltre, è dedotta in modo del tutto generico e risulta peraltro manifestamente infondata
Nel ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, sono ammissibili soltanto le censure comprese nel perimetro dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; vi rientrano, secondo la decisione, le questioni sulla sussistenza del consenso, sulla correlazione tra richiesta e sentenza e sull’illegalità della pena, non la generica censura sulla motivazione relativa alle cause di non punibilità.
La censura relativa alla mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità è estranea al perimetro disegnato dall'ad 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.; essa, inoltre, è dedotta in modo del tutto generico e risulta peraltro manifestamente infondata, avendo il Giudice dato conto delle risultanze di indagine
La deduzione di mancata verifica delle cause di non punibilità non consente, di per sé, di superare i limiti di impugnazione della sentenza di patteggiamento; nel caso concreto la censura è stata anche ritenuta generica e manifestamente infondata alla luce delle risultanze esposte dal giudice.
art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.
Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
La dichiarazione d’inammissibilità è stata trattata senza formalità secondo la disposizione processuale richiamata.
Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nel caso concreto è stato disposto anche il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta è inammissibile quando propone censure estranee ai motivi tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; tra queste non rientra una generica doglianza sulla motivazione relativa all’insussistenza di cause di non punibilità.
- La censura relativa all’omessa verifica delle cause di non punibilità, oltre a dover rispettare i limiti di impugnazione propri della sentenza di patteggiamento, deve essere specifica e confrontarsi con le risultanze di indagine richiamate dal giudice; altrimenti può risultare inammissibile e manifestamente infondata.
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