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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11730/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una precedente conciliazione tra le stesse parti del 24.10.2003, con cui erano stati regolati l’inquadramento del lavoratore e il pagamento di una somma lorda di € 13.000,00. La società, ritenendo di avere corrisposto somme non dovute, agiva in primo grado per ottenere la restituzione di € 6.809,00, oltre accessori; il lavoratore resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per € 1.170,05. Il tribunale accoglieva la domanda della società, mentre la corte d’appello, riformando, rigettava la domanda di restituzione e condannava la società a pagare al lavoratore la somma richiesta in riconvenzionale. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c. e omessa motivazione, sostenendo che la corte territoriale avesse confuso il termine prescrizionale quinquennale delle retribuzioni con quello decennale dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., e avesse omesso di pronunciarsi sul primo motivo d’appello del lavoratore; 2) nullità della sentenza per erronea interpretazione del verbale di conciliazione, lamentando che la corte d’appello avesse letto in modo parziale le clausole dell’accordo e tratto da esse la conclusione che la somma di € 13.000,00 fosse aggiuntiva rispetto al differenziale retributivo, senza considerare il tenore complessivo del verbale, in particolare la clausola finale di soddisfazione e rinuncia a ulteriori pretese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la questione di prescrizione era rimasta assorbita nella ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che, secondo l’interpretazione data dalla corte territoriale al verbale di conciliazione, il diritto alla restituzione non era sorto. Ha invece accolto il secondo motivo perché la corte d’appello aveva interpretato il verbale in modo non complessivo, soffermandosi sulle sole clausole C) e D) e trascurando la clausola E), in violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, affinché proceda a una nuova e completa interpretazione dell’accordo transattivo e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come termine di prescrizione quinquennale applicabile ai crediti di natura retributiva; la Corte non entra nel merito perché la questione è assorbita

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale fonte dell’indebito oggettivo e del correlato termine prescrizionale decennale

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione del contratto/transazione, da applicarsi per ricostruire la comune intenzione delle parti

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione complessiva delle clausole, che impone di coordinarle e leggerle le une per mezzo delle altre

  • art. 360 c.p.c.

    evocato nei motivi di ricorso come parametro delle censure di nullità/violazione di legge e vizio motivazionale

Massime di principio

  • Nell’interpretazione di un accordo negoziale o transattivo il giudice deve esaminare tutte le clausole in modo coordinato, senza isolare singole pattuizioni dal contesto complessivo del testo.
  • La violazione del criterio di interpretazione complessiva delle clausole si configura anche quando una clausola decisiva sia del tutto omessa nella motivazione, se essa incide sul significato delle altre pattuizioni.
  • Se la decisione di merito è fondata su una ratio decisiva che esclude in radice l’esistenza del diritto azionato, la questione della prescrizione del medesimo diritto può risultare assorbita e non richiede autonoma pronuncia.
  • La censura di omessa pronuncia o di motivazione è inammissibile quando il motivo investe una questione che, per effetto della ratio decidendi adottata, non era più oggetto di esame necessario.
  • Un verbale di conciliazione va interpretato avendo riguardo non solo agli importi pattuiti, ma anche alle clausole di soddisfazione e rinuncia alle ulteriori pretese, che possono chiarire la funzione satisfattiva o liberatoria della somma corrisposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileContrattiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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