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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21936/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La controversia trae origine dal pagamento di euro 32.500 effettuato da un soggetto che assumeva di avere estinto il debito residuo di un mutuo contratto da una società in liquidazione verso una banca. Il mutuo era assistito da fideiussione prestata da più garanti, tra cui il ricorrente e il resistente; quest’ultimo aveva nel frattempo ceduto le quote sociali ma si era impegnato a mantenere ferme le garanzie già prestate. Il ricorrente ha agito in regresso nei confronti dell’altro garante chiedendo il rimborso della quota pagata. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la cessione delle quote non avesse liberato il fideiussore e che il pagamento fosse avvenuto quale cofideiussore, con diritto di regresso ex art. 1954 c.c. La Corte d’appello ha invece riformato, revocando il decreto ingiuntivo, perché ha ritenuto non provato che la banca avesse escusso i garanti e ha considerato il pagamento funzionale alla successiva cessione delle quote, dunque non effettuato in qualità di fideiussore escusso ma nell’interesse della società o dei soci residui. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancata ammissione di prove testimoniali decisive; 2) erronea valutazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale dalla liquidatrice, che a suo dire avevano valore confessori; 3) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell’appello; 4) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per decisione su questioni non devolute e ampliamento del thema decidendum. Nella memoria ha ribadito che ai fini dell’art. 1954 c.c. non occorrerebbe una formale escussione giudiziale, essendo sufficiente il pagamento eseguito in adempimento della garanzia comune.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il ricorrente aveva affermato che la sentenza d’appello era stata notificata, ma non aveva depositato la relata di notifica della sentenza impugnata né aveva dato conto di averla prodotta; neppure la controparte l’aveva depositata. Di conseguenza, essendo applicabile il termine breve ex art. 325 c.p.c. e non essendo stata rispettata la prescrizione di deposito prevista dall’art. 369 c.p.c., il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1954 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base del preteso diritto di regresso tra cofideiussori; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché arresta il giudizio per improcedibilità

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando la sentenza risulti notificata, determina improcedibilità del ricorso

  • art. 327 c.p.c.

    non applicabile quando il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata

  • art. 325 c.p.c.

    in presenza di notificazione della sentenza, il termine per impugnare decorre dal termine breve, rilevante ai fini della verifica della tempestività del ricorso

  • art. 369 c.p.c.

    impone il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notifica della sentenza sia stata allegata o risulti in atti

  • art. 372 c.p.c.

    la possibilità di deposito di documenti non sana il mancato tempestivo deposito imposto dall’art. 369 c.p.c.

  • art. 342 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per la pretesa genericità dell’appello, ma non scrutinato nel merito

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita pronuncia ultra o extra petita, ma non scrutinato nel merito

  • art. 346 c.p.c.

    invocato per dedotta ampliamento del thema decidendum, ma non scrutinato nel merito

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente allega o lascia emergere che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositarne la copia autentica con la relata di notificazione entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c.; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso.
  • La mancanza di contestazione da parte del controricorrente non sana l’omissione del ricorrente nel deposito della relata di notificazione, perché l’onere è posto a presidio dell’ordinato avvio del giudizio di legittimità.
  • La possibilità di depositare documenti relativi all’ammissibilità del ricorso non consente di elidere o sanare il mancato tempestivo assolvimento degli oneri documentali imposti a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il giudice di legittimità non esamina i motivi di censura sostanziali o processuali prospettati contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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