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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36842/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 aprile 2026, ha parzialmente accolto l’istanza ex art. 671 c.p.p. di un condannato, riconoscendo la continuazione tra due truffe aggravate commesse a Roma il 9 giugno 2017 e altri reati già avvinti dal vincolo con precedente provvedimento del 24 novembre 2023: bancarotta fraudolenta commessa l’11 aprile 2019 e due ulteriori truffe aggravate, commesse tra maggio 2017 e gennaio 2018 e l’8 agosto 2017. Ha rideterminato la pena complessiva in cinque anni e quattro mesi di reclusione. Ha invece escluso la continuazione rispetto all’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per l’annualità 2017, commesso il 16 novembre 2018 nella qualità di legale rappresentante di una società, ritenendolo condotta eterogenea e non riconducibile a un programma criminoso comune; ha inoltre negato il vincolo per un’ulteriore condanna per insolvenza fraudolenta. Il ricorrente ha impugnato il mancato riconoscimento della continuazione tra la truffa commessa il 9 giugno 2017 e il reato di omesso versamento delle ritenute. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le condotte si inserivano nella gestione dissoluta della medesima società e che l’omesso pagamento di imposte e contributi era indicato anche tra le condotte distrattive contestate nel procedimento per bancarotta. Ha censurato la conclusione di eterogeneità, affermando che il reato previdenziale si integrava con la bancarotta e con le altre condotte per le quali la continuazione era stata riconosciuta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. Ha ritenuto insufficiente e non pertinente la motivazione del Giudice dell’esecuzione, fondata soltanto sulla diversità delle condotte: l’identità o omogeneità dei beni giuridici tutelati non è requisito necessario per la continuazione, che può riguardare anche reati eterogenei se riconducibili fin dall’origine a un programma criminoso unitario. Il giudice del rinvio dovrà esaminare le motivazioni delle sentenze e le concrete modalità dei fatti, verificando se l’omesso versamento delle ritenute fosse stato programmato sin dall’origine, almeno nelle linee essenziali, come mezzo correlato al programma comprendente i reati fallimentari, oppure se il collegamento sia soltanto una ricostruzione a posteriori. La rivalutazione è libera nell’esito. La Corte non ha deciso definitivamente se la continuazione sussista.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso integra una questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, il cui convincimento si sottrae al sindacato di legittimità ove sorretto da motivazione logicamente adeguata e sviluppato in conformità ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, mentre resta censurabile allorché la giustificazione offerta risulti carente sul piano della coerenza logica ovvero si discosti dai predetti canoni ermeneutici

    Nel giudizio sulla continuazione richiesto in sede esecutiva, l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione quando la motivazione è logicamente carente o si discosta dai criteri interpretativi consolidati.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    l’identità od omogeneità dei beni giuridici offesi non costituisce condizione necessaria per il riconoscimento della continuazione, ben potendo il vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. intercorrere anche fra fattispecie criminose eterogenee, purché le singole violazioni risultino riconducibili, sin dall’origine, a un’unitaria programmazione delittuosa

    Il vincolo della continuazione può sussistere tra reati eterogenei e offensivi di beni giuridici diversi, purché le violazioni siano riconducibili fin dall’origine a un programma criminoso unitario.

  • art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463

    Si impone, pertanto, una più approfondita e meditata rivalutazione della fattispecie, che, attraverso una puntuale disamina delle motivazioni delle sentenze interessate e delle concrete modalità di realizzazione dei fatti, verifichi specificamente la fondatezza della prospettazione difensiva secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2 d.l. n. 463/83 si sarebbe inserito, quale mezzo finalisticamente correlato, nell’originario programma criminoso comprendente i reati fallimentari per i quali lo Stanchi ha riportato condanna con la sentenza indicata al punto a), dovendosi in specie accertare se tale correlazione risponda a una programmazione unitaria già delineata, almeno nelle sue linee essenziali, al momento della commissione del primo illecito, o non costituisca, piuttosto e soltanto, il frutto di una mera ricostruzione a posteriori della successione delle condotte.

    Per valutare se l’omesso versamento delle ritenute sia parte di un disegno criminoso unitario con i reati fallimentari, occorre verificare, sulla base delle sentenze e delle modalità concrete dei fatti, se fosse stato programmato sin dall’origine come mezzo funzionalmente correlato oppure se il collegamento sia stato ricostruito solo a posteriori.

Massime di principio

  • L’unicità del disegno criminoso è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ma la motivazione è censurabile in cassazione se illogica, incompleta o non conforme ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza.
  • La diversità dei reati o dei beni giuridici tutelati non esclude di per sé la continuazione; è necessario verificare se le singole violazioni fossero riconducibili, sin dall’origine, a un programma criminoso unitario.
  • Nel valutare la continuazione tra reati, il giudice deve confrontarsi con la concreta prospettazione difensiva e svolgere una disamina delle decisioni di condanna e delle modalità dei fatti, verificando se il collegamento fosse programmato almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato o sia una ricostruzione a posteriori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàOmesso versamento
RamiProcesso penaleParte generaleReati tributari
IstitutiContinuazione

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