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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18456/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che lo aveva ritenuto responsabile di furto aggravato, tornando alla qualificazione originaria del fatto e non condividendo la riqualificazione in ricettazione effettuata in primo grado. Con il primo motivo deduceva violazione di legge sulla affermazione di penale responsabilità, ma la censura investiva in realtà la motivazione e, secondo la Corte, era generica e manifestamente infondata, perché non si confrontava specificamente con gli elementi valorizzati in appello: il rinvenimento degli occhiali in possesso dell'imputato il giorno stesso del furto e il riconoscimento sicuro da parte della teste oculare il giorno dopo i fatti. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo la motivazione della sentenza impugnata sorretta da precedenti penali gravi e specifici, e non essendo necessario che il giudice confuti tutti gli elementi prospettati dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Nel testo non è richiamato l'articolo, ma il fatto è qualificato come furto aggravato; la norma esatta non è esplicitata dal provvedimento.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare espressamente tutti gli elementi dedotti dalla difesa o emergenti dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che formalmente deduce violazione di legge, ma in sostanza contesta la motivazione della sentenza, può essere dichiarato inammissibile se è generico o non si confronta puntualmente con gli elementi posti a base della decisione impugnata.
  • Ai fini della conferma della responsabilità per furto, il giudice di merito può valorizzare indizi come il rinvenimento della cosa sottratta in possesso dell'imputato immediatamente dopo il fatto e il riconoscimento della persona presente ai fatti, purché la valutazione sia non illogica e adeguatamente motivata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami elementi reputati decisivi, quali precedenti penali gravi e specifici; non è necessario confutare uno per uno tutti gli argomenti difensivi o i dati favorevoli all'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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