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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46028/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza d'appello del 11/06/2021 che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati (artt. 646 e 485 c.p.), deducendo nullità e violazioni procedurali (artt. 578, 598, 599, 129 e 601 c.p.p.), violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare contesta l'affermazione che la parte civile, interpellata il 7/4/2021, non avrebbe manifestato interesse a coltivare l'azione civile (quasi una tacita rinuncia alla costituzione), mentre il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 18/6/2024, aveva accertato che la sentenza non era stata portata a conoscenza della parte civile e che questa non aveva mai inteso rinunciare all'azione civile. La difesa dell'imputato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che la parte civile aveva invece manifestato la volontà di proseguire tramite una PEC inviata all'indirizzo non ufficiale della sezione anziché all'indirizzo ufficiale della Corte (art. 24 DL n.137/2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio consolidato secondo cui nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 c.p.p., perché gli artt. 598, 599 e 601 c.p.p. non rinviano a tale disciplina e perché la dichiarazione di non punibilità richiede l'effettiva pienezza del contraddittorio. Ha inoltre rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva accertato la violazione del contraddittorio a danno della parte civile (mancata conoscenza della sentenza e assenza di volontà di rinuncia all'azione civile). Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi a diversa sezione della Corte d'Appello di Genova per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Disciplina la sentenza predibattimentale; la Corte rileva che tale pronuncia non è compatibile con il giudizio d'appello perché richiede pienezza del contraddittorio.

  • artt. 646 e 485 cod. pen.

    art. 646 c.p. e art. 485 c.p.

    Reati ascritti all'imputato oggetto della sentenza impugnata, poi dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte d'Appello.

  • artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.

    artt. 598, 599 e 601 c.p.p.

    Norme dell'appello; la Corte osserva che non contengono rinvio alla disciplina della sentenza predibattimentale e non legittimano la pronuncia ex art. 469 c.p.p. in appello.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla pronuncia d'ufficio di cause di non punibilità; la Corte precisa che l'applicazione in appello è incompatibile se manca il pieno contraddittorio.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza relativa a nullità e violazioni procedurali (riguarda impugnazioni e termini); utilizzata nel quadro delle censure sulla regolarità del procedimento.

  • art. 24 del DL n.137/2020

    Regola l'uso della PEC per gli atti processuali; la difesa dell'imputato ha invocato questa norma per sostenere che la PEC della parte civile non fosse stata inviata all'indirizzo ufficiale della Corte, facendo discutere la validità del deposito.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello non è ammessa la pronuncia predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 c.p.p.: la dichiarazione di non punibilità richiede il pieno contraddittorio e gli artt. 598, 599, 601 c.p.p. non autorizzano tale pronuncia in appello.
  • La mancata conoscenza di una sentenza da parte di una parte costituita (in particolare della parte civile) configura violazione del principio del contraddittorio e può portare all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata se la lesione è rilevante.
  • Le comunicazioni e i depositi telematici che attribuiscono effetti giuridici (es. via PEC) devono avvenire agli indirizzi ufficiali previsti dalla normativa; invii a indirizzi non ufficiali possono non soddisfare i requisiti di notifica/portata a conoscenza.
  • Quando il giudice dell'esecuzione o altro organo accerta che una parte non è stata messa in condizione di partecipare al contraddittorio (ad es. mancata comunicazione della sentenza), l'ordinamento prevede rimedi che possono includere la rimessione in termini e l'annullamento della decisione impugnata.
  • Per il difensore della parte civile è essenziale provare la regolare notifica o il corretto deposito; in assenza di ciò, è possibile ottenere l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti a altro collegio per un nuovo giudizio.

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