Cassazione Civile, Ordinanza n. 13610/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
Una società aveva convenuto davanti al Giudice di pace un operatore telefonico chiedendo la risoluzione del contratto inter partes, l'accertamento negativo del credito vantato dalla controparte e il risarcimento dei danni. Il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per valore rimettendo la causa al Tribunale. La soccombente nel regolamento ha impugnato tale ordinanza con ricorso per regolamento di competenza, articolando quattro motivi. La controparte ha resistito eccependo l'inammissibilità del rimedio, e anche il Pubblico Ministero ha concluso in tal senso. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., nei giudizi davanti al Giudice di pace non si applicano gli artt. 42 e 43 c.p.c., sicché la statuizione sulla competenza resa da quel giudice non è impugnabile con regolamento di competenza. Ha quindi dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, condannando la ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto contro l'ordinanza del Giudice di pace che aveva declinato la competenza per valore. Ha inoltre condannato la ricorrente a rifondere le spese di lite alla resistente, a versare una somma equitativamente determinata pari alle spese processuali ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
esclude l'applicabilità degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti al Giudice di pace, rendendo inammissibile il regolamento di competenza avverso la relativa decisione sulla competenza.
richiamato solo per escluderne l'applicabilità nei giudizi davanti al Giudice di pace ai sensi dell'art. 46 c.p.c.
richiamato solo per escluderne l'applicabilità nei giudizi davanti al Giudice di pace ai sensi dell'art. 46 c.p.c.
la proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile integra abuso del processo e giustifica la condanna equitativa della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte.
art. 6 CEDU
richiamato per sottolineare l'esigenza di bilanciare l'accesso alla tutela giurisdizionale con strumenti dissuasivi contro iniziative processuali meramente dilatorie o pretestuose.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi davanti al Giudice di pace, la decisione sulla competenza non è impugnabile con regolamento di competenza, perché l'art. 46 c.p.c. esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c..
- La proposizione di un regolamento di competenza radicalmente precluso dall'ordinamento integra condotta processuale abusiva, sintomatica di mala fede o colpa grave, e può essere sanzionata ex art. 96, comma 3, c.p.c..
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone che l'impugnazione manifestamente inammissibile determini uno sviamento del processo dai suoi fini istituzionali e giustifica una liquidazione equitativa in favore della controparte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto, se ne ricorrono i presupposti, anche dell'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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