Cassazione Civile, Ordinanza n. 24153/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un atto di contestazione di sanzioni relativo all’anno 2003, emesso nei confronti di una società cessata. La CTP aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello proposto dalla società. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sanzionabilità della violazione per la presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. Nel corso del giudizio di legittimità le contribuenti hanno però depositato istanza di estinzione, allegando la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 1, commi 186-202, l. n. 197 del 2022, nonché la ricevuta del pagamento della prima rata e, successivamente, ulteriori ricevute dei versamenti successivi, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato la rituale adesione alla definizione agevolata della lite tributaria pendente, con deposito nei termini della domanda e della ricevuta del pagamento dovuto, richiamando l’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte. Non è stato esaminato nel merito l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo dell’Agenzia quale norma sulla disciplina del processo tributario e, secondo la ricorrente, erroneamente applicato dalla CTR nel riconoscere l’inapplicabilità della sanzione per obiettiva incertezza normativa.
Richiamato nel motivo dell’Agenzia come norma in tema di cause di non punibilità delle sanzioni amministrative tributarie; la ricorrente lamentava che la CTR ne avesse fatto erronea applicazione.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 212/2000
Richiamato nel motivo dell’Agenzia in relazione all’obiettiva incertezza normativa e alla conseguente esclusione delle sanzioni.
art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022
Normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, utilizzata dalle contribuenti per chiedere la chiusura della lite.
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022
"il processo è dichiarato estinto"
Il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento della prima rata entro il termine previsto impone la declaratoria di estinzione del processo, con spese a carico di chi le ha anticipate.
art. 1, comma 200, l. n. 197/2022
Disciplina il diniego della definizione agevolata e la sua impugnabilità nei termini e con le modalità indicate.
art. 1, comma 201, l. n. 197/2022
Prevede che, per i processi già dichiarati estinti, il diniego della definizione sia impugnabile davanti al giudice che ha pronunciato l’estinzione e costituisca motivo di revocazione del provvedimento estintivo.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, il deposito tempestivo della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento della prima rata determina l’estinzione del giudizio, senza che il giudice debba esaminare i motivi di ricorso originari.
- La definizione agevolata speciale opera come causa sopravvenuta di cessazione della materia del contendere/estinzione del processo, con regolazione delle spese secondo la disciplina legislativa speciale.
- Il giudice deve limitarsi a verificare la ritualità dell’adesione alla definizione e la produzione della documentazione richiesta nei termini, non essendo necessario affrontare il merito della pretesa impositiva o sanzionatoria.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, l’eventuale diniego dell’Amministrazione segue un autonomo regime di impugnazione e può incidere anche sul provvedimento estintivo mediante revocazione.
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