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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26031/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, confermata in appello la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione: ha sostenuto che la Corte d'appello non avesse considerato un motivo aggiunto con cui si chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025; ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'errata quantificazione della pena e il diniego della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, fondato unicamente sulla ritenuta insufficienza delle risorse economiche dell'imputato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme processuali sul giudizio di appello cartolare, assumendo che la Corte non avesse valutato il nuovo motivo di impugnazione introdotto con le memorie conclusive. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione per l'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione della condanna, sostenendo che un precedente penale molto risalente e definito con patteggiamento non avrebbe precluso i benefici.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze relative alla particolare tenuità del fatto, osservando che la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata riguardava soltanto gli artt. 336 e 337 c.p. e non anche il reato di oltraggio, per il quale la questione non era stata ancora decisa. Ha dichiarato generiche e comunque inammissibili le censure sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, rilevando che la pena era già stata determinata nel minimo edittale. Ha invece accolto la censura sulla mancata sostituzione della pena, perché il diniego era stato motivato sulla base della mancata prova della solvibilità dell'imputato, ragione ritenuta non conforme al principio affermato nel recente orientamento di legittimità richiamato dalla Corte, secondo cui la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria non può essere negata per le disagiate condizioni economico-patrimoniali dell'imputato. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla decisione sulla sanzione sostitutiva, con rinvio ai giudici di merito per nuovo giudizio. Le questioni sulla sospensione condizionale e sulla non menzione sono state dichiarate assorbite e dovranno essere riesaminate solo se, in sede di rinvio, venga nuovamente negata la sostituzione della pena.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Individua il reato di oltraggio a pubblico ufficiale per il quale l'imputato è stato condannato e che, nel caso concreto, non rientra nell'ambito della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dal ricorrente.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dal ricorrente non opera per il reato di oltraggio contestato nel caso concreto; la questione resta pendente dinanzi alla Corte costituzionale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono ritenute generiche e non autosufficienti, perché non indicano specifiche ragioni di meritevolezza.

  • art. 133 c.p.

    La censura sulla commisurazione della pena è infondata, poiché la pena era già stata fissata nel minimo edittale e non risultava ulteriormente riducibile.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la concedibilità della sospensione condizionale, in relazione ai limiti di pena e alla prognosi favorevole.

  • art. 164 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la concedibilità della sospensione condizionale e la non preclusione derivante dal precedente penale.

  • art. 601 c.p.p.

    Invocato nel secondo motivo per dedurre l'omessa valutazione del nuovo motivo d'appello nel giudizio cartolare.

  • art. 598-bis c.p.p.

    Invocato nel secondo motivo per contestare la mancata considerazione del motivo aggiunto nelle memorie conclusive dell'appello cartolare.

  • art. 56-quater l. n. 689/1981

    Richiamato nella motivazione per affermare che la prognosi di inadempimento rileva per le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni, non per il diniego della sostituzione con pena pecuniaria fondato sulle condizioni economiche dell'imputato.

  • art. 71 l. n. 689/1981

    Richiamato quale norma, nel testo novellato, che disciplina revoca e conversione della pena pecuniaria e valorizza le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione.

Massime di principio

  • La disciplina della particolare tenuità del fatto non può essere applicata in via automatica in presenza di una pronuncia della Corte costituzionale che abbia riguardato solo specifiche fattispecie diverse da quella oggetto del processo; occorre verificare esattamente l'ambito della declaratoria di illegittimità.
  • Le censure sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere specifiche e autosufficienti: non basta denunciare il difetto di motivazione, ma occorre indicare gli elementi concreti che avrebbero dovuto giustificarne il riconoscimento.
  • Quando la pena è già stata determinata nel minimo edittale, non è fondato dolersi genericamente di una errata commisurazione, se non si indicano margini di ulteriore riduzione giuridicamente praticabili.
  • La sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria non può essere negata sulla sola base delle disagiate condizioni economiche o della mancata dimostrazione di solvibilità dell'imputato; la prognosi di inadempimento non può essere utilizzata in modo generalizzato come causa ostativa.
  • Le questioni sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione della condanna possono restare assorbite quando la decisione sulla sostituzione della pena è preliminare e logicamente prioritaria, dovendo essere riesaminate solo se il giudice di rinvio mantenga il diniego della sostituzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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