Cassazione Penale, Sentenza n. 36338/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la responsabilità di Marino Bertoli per concorso in bancarotta fraudolenta (distrazione e documentale) in relazione al fallimento della Isoshoes 2003 s.r.l.; i motivi dedotti contestavano: 1) la mancata considerazione della documentazione e delle deposizioni che dimostrerebbero l'assenza di distrazione dei beni aziendali; 2) la pretesa attribuzione a Bertoli di condotte distrattive in periodi anteriori alla sua nomina come amministratore; 3) la mancanza del dolo specifico essendo Bertoli succeduto a Pieroni in una situazione già deficitaria; 4) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante comportamento collaborativo; 5) l'erronea applicazione della recidiva e l'aumento di pena senza verifica di reale pericolosita sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui sussistono elementi probatori idonei a fondare le imputazioni di bancarotta fraudolenta (assenza di beni strumentali all'esecuzione dello sfratto, consistenti prelievi in contanti non riscontrati in contabilità, versamenti corrispondenti a fatture senza transito sul conto societario, contabilità incompleta, testimonianze che attestano il coinvolgimento di Bertoli anche anteriormente alla formale nomina nonché la sua qualifica di socio al 50%). Ha ritenuto non ammissibile la censura sulle attenuanti generiche e fondata la valutazione sulla recidiva e sulla misura sanzionatoria. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
art. 216, primo comma, n. 1; art. 219
Le norme sulla bancarotta (216 e 219 L.F.) sono state interpretate in senso tale da ritenere integrati sia elementi materiali (distrazione di beni, operazioni extra-conto, documentazione contabile mancante) sia l'elemento soggettivo quando emergeva partecipazione e controllo anche anteriormente alla formale nomina (amministratore di fatto).
La fattispecie tributaria richiamata nel procedimento di merito era stata in parte dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello; nel giudizio di Cassazione tale profilo non ha prevalso sulle risultanze relative alla bancarotta.
L'esclusione delle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito alla luce della gravità e della persistenza delle condotte e dei numerosi precedenti; la Corte di Cassazione non ha ritenuto sussistere un vizio logico-giuridico nella valutazione discrezionale operata.
La valutazione della recidiva e dell'aumento di pena è stata confermata come congrua in rapporto alla gravità dei fatti e ai precedenti dell'imputato.
Applicazione delle norme processuali che comportano la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Disposizione che ha consentito la trattazione scritta del procedimento; la procedura è stata regolarmente adottata.
Massime di principio
- In cassazione la valutazione di merito sui fatti (esame delle prove, credibilita' dei testi, ricostruzione fattuale) e' difficilmente sovvertibile se logicamente motivata; il ricorso deve evidenziare errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione
- Operazioni extra-conto, prelievi in contanti non riscontrati in contabilità e il mancato rinvenimento di beni strumentali costituiscono elementi forti a carico per la ricostruzione di bancarotta per distrazione o documentale
- La qualifica di amministratore di fatto puo' essere desunta da condotte, interessi societari e partecipazione alle decisioni anche se la formale nomina e' successiva; cio' puo' attribuire responsabilita' per fatti anteriori alla nomina formale
- La semplice dichiarazione di collaborazione o confessione non comporta automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche se la gravita' della condotta e i precedenti ostano a tale riconoscimento
- Per contestare in cassazione la valutazione della recidiva o delle attenuanti occorre dimostrare che il giudice di merito abbia omesso motivazione o abbia motivato in maniera manifestamente illogica; valutazioni discrezionali ben motivate non sono rivesciabili
- Quando si contesta la mancanza del dolo occorre fornire elementi concreti che escludano l'intenzionalita' o la consapevolezza del danno ai creditori; l'ereditarieta' di una situazione deficitaria non esclude automaticamente il dolo se il soggetto ha poi operato distrazioni o gestioni illecite
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