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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24078/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Una società aveva agito in giudizio per il risarcimento dei danni contro una società appaltatrice/costruttrice, che aveva chiamato in garanzia la propria assicuratrice. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato in solido convenuta e assicurazione. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato cessata la materia del contendere: nei rapporti tra convenuta e assicuratrice per rinuncia espressa alla garanzia, e nei rapporti tra attrice e convenuta per una ritenuta rinuncia implicita alla pretesa risarcitoria, desunta dalla cancellazione della società attrice dal registro delle imprese. Il ricorrente per cassazione, quale unico ex socio e successore della società cancellata, ha dedotto: 1) la nullità della sentenza d'appello per avere deciso su una eccezione di rinuncia tacita al credito dedotta per la prima volta in appello, in violazione degli artt. 112, 132 e 345, comma 2, c.p.c.; 2) la nullità della sentenza e la violazione/falsa applicazione dell'art. 1236 c.c., sostenendo che la cancellazione della società non implicasse di per sé rinuncia al credito e che, comunque, il diritto controverso fosse trasmesso all'ex socio quale successore della società estinta. La resistente ha eccepito inammissibilità del ricorso e ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo tempestiva l'eccezione di rinuncia tacita al credito perché la cancellazione della società non era stata dichiarata nel giudizio di primo grado e quindi la controparte non poteva conoscerla prima. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il mero omesso deposito del bilancio per oltre tre anni, con conseguente cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non integra presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito né negozio di remissione del debito ex art. 1236 c.c. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare la decisione su un'eccezione asseritamente nuova o non devoluta; la Corte non ravvisa violazione sul punto del primo motivo

  • art. 132 c.p.c.

    invocato come parametro di nullità della sentenza; non decisivo per il primo motivo

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta novità dell'eccezione in appello; la Corte ritiene l'eccezione tempestiva

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indica il vizio processuale dedotto con i motivi di nullità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica la violazione/falsa applicazione di legge dedotta con il secondo motivo

  • art. 1236 c.c.

    la Corte esclude che la cancellazione d'ufficio della società e il mancato svolgimento dell'attività di liquidazione integrino remissione del debito o rinuncia al credito

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la successione nel diritto controverso a seguito della vicenda estintiva della società

  • art. 299 ss. c.p.c.

    richiamati per affermare che la cancellazione della società non era stata dichiarata e non aveva provocato interruzione del giudizio

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di esposizione sommaria dei fatti

  • art. 372 c.p.c.

    menzionato per affermare l'ammissibilità della produzione documentale in cassazione, in quanto rilevante per l'ammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La cancellazione d'ufficio di una società dal registro delle imprese, determinata dal mancato deposito del bilancio per più anni, non costituisce di per sé presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito sociale né integra remissione del debito.
  • Per qualificare come rinuncia tacita una pretesa creditoria occorrono elementi univoci e significativi: il mero comportamento connesso alla cancellazione della società o alla mancata liquidazione del credito può risultare equivoco e non sufficiente.
  • Un'eccezione fondata su un fatto sopravvenuto o non conosciuto dalla controparte in primo grado può essere dedotta per la prima volta in appello come prima occasione utile, senza violazione del divieto di nuove eccezioni.
  • La successione dell'ex socio nel patrimonio della società cancellata può rilevare ai fini della legittimazione a proseguire o proporre l'impugnazione, se il credito controverso non sia stato validamente rinunciato o estinto.
  • La valutazione della rinuncia al credito non può essere basata su presunzioni meramente congetturali, ma richiede un accertamento rigoroso della volontà abdicativa del titolare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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