Cassazione Penale, Sentenza n. 5139/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Castagna ha impugnato il rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 299 c.p.p. per la sostituzione della misura cautelare (custodia in carcere) con gli arresti domiciliari (eventualmente con braccialetto elettronico). Il motivo principale era che il collaboratore di giustizia Giuseppe Di Marte, che aveva fornito dichiarazioni a suo carico, si era avvalso della facoltà di non rispondere nel dibattimento in corso, determinando un "novum" processuale presumibilmente depauperante per il quadro accusatorio. Il ricorrente ha inoltre richiamato la presunta disarticolazione del clan Grasso, le sue dimissioni dal Corpo di Polizia e il fatto di essere accusato di concorso esterno e non di associazione piena, sostenendo che tali elementi avrebbero reso superflua la misura custodiale e avrebbero reso idonea una misura meno afflittiva.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto che la mancata assunzione delle dichiarazioni di Di Marte non fosse decisiva poiché permanevano altri elementi probatori rilevanti: conversazioni intercettate sull'utenza telefonica attribuita al prevenuto, conversazioni del capoclan Rosario Grasso in cui si citava un soggetto identificato con il soprannome "il porco" riconducibile al Castagna, e scambi nei quali veniva indicato un contributo decisivo dell'imputato nel fornire rotte e possibilità di accesso al porto per il recupero dello stupefacente. Quanto alle esigenze di cautela, la Corte ha sottolineato la particolare natura storica e radicata dell'associazione mafiosa (art. 416-bis) che attenua l'onere motivazionale richiesto per la persistenza del pericolo, salvo prova della completa rescissione dei legami con il sodalizio. Si è inoltre evidenziato che precedenti misure meno afflittive non avevano impedito successive condotte di rilievo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma invocata per la richiesta di sostituzione della misura cautelare (istanza di revoca/sostituzione). La pronuncia applica i criteri ordinari per valutare le sopravvenienze probatorie e la loro incidenza sulla misura.
Concorrente nel reato: l'imputato è contestato anche per concorso nei delitti-oggetto dell'accusa; citata come parte della rubrica delle imputazioni.
Reato di associazione mafiosa. La sentenza richiama che, per reati di associazione mafiosa "storica" e radicata, l'attualità delle esigenze cautelari si presume più persistente e la prova della completa interruzione dei rapporti con il sodalizio è necessaria per escludere il pericolo.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A. (Rv. 282376)
Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376
Principio secondo cui, di fronte alla presunta sopravvenienza di elementi nuovi, il giudice deve motivare perché non li ritenga decisivi, senza dover rinnovare integralmente la precedente motivazione. Applicato per valutare la perdita dell'apporto dichiarativo del collaboratore.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, Bella (Rv. 284474)
Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474
Affermato che per associazioni mafiose storiche grava sul giudice un onere motivazionale attenuato circa la persistenza del pericolo cautelare: la misura è più difficilmente revocabile salvo prova della dissociazione completa dell'imputato dal sodalizio.
Massime di principio
- La perdita delle dichiarazioni di un collaboratore non comporta automaticamente la revoca della misura cautelare: il giudice valuta se permangono altri elementi idonei a sostenere il quadro indiziario (intercettazioni, attribuzioni di utenze, colloqui che collegano soprannomi all'imputato, ecc.).
- Nei reati di associazione mafiosa (art. 416-bis) caratterizzati da radicamento e stabilità, l'onere motivazionale per dimostrare la persistenza del pericolo cautelare è attenuato; la revoca è possibile solo mostrando prove concrete di rottura dei rapporti con il sodalizio.
- Per ottenere la sostituzione con misura meno afflittiva occorre fornire elementi nuovi e decisivi (non solo circostanziali o ipotetici) che attengano alla cessazione del pericolo: documentazione di disarticolazione del clan, prove di dissociazione effettiva e durevole, o evidenze che smentiscano l'affidabilità delle intercettazioni o la loro attribuzione all'imputato.
- Comportamenti successivi dell'imputato, anche durante precedenti misure meno afflittive, rilevano nella valutazione del rischio di recidiva: episodi ulteriori di rilevanza penale possono giustificare il mantenimento della misura cautelare.
- In fase difensiva, se si contesta l'importanza di una testimonianza venuta meno, è strategico valorizzare eventuali profili probatori alternativi a favore dell'imputato (alibi, documenti che dimostrino la non disponibilità delle aree portuali, o intercettazioni che smentiscano attributi chiave) e fornire elementi concreti di dissociazione e non pericolosità per la società.
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