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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06139/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una serie di atti di contestazione con cui venivano irrogate sanzioni doganali, ex art. 303 T.U.L.D., in relazione a dichiarazioni doganali concernenti l’importazione di lamiere e nastri di leghe di alluminio provenienti dal Venezuela. La società ricorrente aveva impugnato tali atti davanti alla C.T.P., ottenendo accoglimento; l’Amministrazione aveva poi proposto appello, inizialmente rigettato in CTR e successivamente riassunto dopo cassazione con rinvio. In sede di rinvio la CTR ha accolto gli appelli dell’Agenzia, ritenendo che: 1) vi fosse giudicato esterno sulla inammissibilità dei certificati FORM A prodotti a posteriori dall’autorità venezuelana e sulla legittimità degli atti sotto il profilo dell’art. 220 del regolamento CEE n. 2913/92; 2) la sanzionabilità ex art. 303, comma 3, T.U.L.D. fosse ormai definitivamente affermata quanto alle fattispecie di origine delle merci; 3) la responsabilità della società dipendesse dalla sua qualità di rappresentante indiretto e dalla colpa ad essa ascrivibile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’estensione ai suoi confronti del giudicato formatosi sulle sentenze rese nei confronti del coobbligato solidale Bontempi in materia di sanzioni; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente esteso alla ricorrente il giudicato sfavorevole formatosi sulle sentenze "dazi" riguardanti la stessa società, mentre il presente giudizio avrebbe avuto a oggetto soltanto le sanzioni conseguenti alla ripresa daziaria. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che la CTR aveva invece esaminato separatamente le decisioni relative ai dazi e quelle relative alle sanzioni Bontempi, spiegando che le seconde non erano opponibili nel presente giudizio perché contrastanti con la statuizione di legittimità dell’art. 303 T.U.L.D. affermata dalla Cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non riportava in modo autosufficiente il contenuto del giudicato esterno che si assumeva erroneamente interpretato. La Corte ha inoltre precisato che l’accertamento, contenuto nel giudicato "dazi", dell’origine non venezuelana della merce si rifletteva anche sulle sanzioni, trattandosi del medesimo elemento materiale costitutivo della fattispecie, e che, nel conflitto tra giudicati, prevale quello temporalmente successivo. È stato anche ritenuto irrilevante il sopravvenuto provvedimento di revocazione richiamato dalla ricorrente, non essendo stato investito il giudicato "gemello" relativo alla decisione sui dazi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la CTR aveva effettivamente esaminato il tema del giudicato esterno e aveva escluso l’opponibilità, nel caso concreto, delle sentenze invocate dalla ricorrente relative al coobbligato Bontempi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, in quanto mancava la riproduzione del testo del giudicato esterno asseritamente male interpretato. Nel merito ha anche ribadito che l’accertamento definitivo sull’origine non venezuelana della merce, contenuto nel giudicato formato nei giudizi "dazi", si estende alle sanzioni che da quella ripresa dipendono, essendo il medesimo fatto costitutivo; ha altresì richiamato il criterio della prevalenza del giudicato temporalmente successivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Norme richiamate

  • art. 303 T.U.L.D.

    La sanzionabilità delle fattispecie relative all’origine delle merci è stata considerata definitivamente affermata dalle precedenti pronunce di legittimità richiamate dalla CTR.

  • art. 220 Reg. CEE 2913/92

    La CTR ha ritenuto coperta da giudicato esterno la questione della legittimità degli atti anche sotto il profilo della violazione di tale disposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché la CTR non aveva omesso di pronunciarsi, avendo invece affrontato separatamente i giudicati relativi ai dazi e alle sanzioni.

  • art. 2909 c.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile e, comunque, il giudicato sull’origine della merce è stato ritenuto idoneo a spiegare effetti anche sulle sanzioni collegate al medesimo fatto costitutivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto carente di specificità per mancata riproduzione del testo del giudicato esterno asseritamente mal interpretato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio secondo il relativo rito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla violazione o falsa applicazione del giudicato esterno richiede che il ricorrente riproduca in ricorso il contenuto del giudicato invocato, con riferimento congiunto a motivazione e dispositivo, altrimenti il motivo difetta di specificità.
  • Il giudicato esterno formatosi su un elemento materiale costitutivo del rapporto controverso può estendere i propri effetti anche alle conseguenze sanzionatorie che da quel medesimo fatto dipendono.
  • In presenza di giudicati tra loro incompatibili, il criterio di soluzione del conflitto è quello della prevalenza del giudicato temporalmente successivo.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando dalla motivazione della sentenza impugnata risulti che il giudice di merito abbia comunque esaminato il punto controverso, anche distinguendo tra diversi giudicati richiamati dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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