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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2116/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che, pur avendo contestato formalmente il furto di energia elettrica (33.452,91 Kwh per un valore di euro 5.770,62) realizzato mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. ritenendo che la condotta non incidesse sulla destinazione dell'energia alla pubblica utilità e, conseguentemente, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo errata l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. nei casi di furto di energia elettrica realizzato mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione. Per la giurisprudenza richiamata, la destinazione finale dell'energia a pubblico servizio permane e rende applicabile l'aggravante, con la conseguenza che il reato è procedibile d'ufficio. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Reggio Calabria per il giudizio di merito (art. 569, comma 4, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Definisce il delitto di furto; la modifica normativa richiamata (d.lgs. 150/2022) incide sul regime della procedibilità ma non esclude l'ambito di applicazione delle aggravanti previste dall'art. 625.

  • art. 625, n. 7 cod. pen. (circostanze aggravanti)

    L'aggravante opera quando il fatto è commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità; la sua sussistenza rende il furto procedibile d'ufficio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla regola di giudizio: il Tribunale non poteva ritenere irrilevante la contestata aggravante, perché, se adeguatamente contestata, questa incide sulla procedibilità del reato e non può essere sostituita dalla valutazione sulla mancata querela.

  • art. 569, comma 4 cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione di annullare la sentenza e rinviare gli atti all'autorità giudiziaria competente per il relativo giudizio, come avvenuto nel caso in esame.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i (modifica art. 624 c.p.)

    La modifica normativa ha inciso sul comma 3 dell'art. 624, ma la Corte osserva che, nonostante la modifica, il delitto di furto resta procedibile d'ufficio quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 (salvo l'eccezione delle cose esposte alla pubblica fede).

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì)

    in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta

    La giurisprudenza consolidata afferma che, nel furto di energia tramite allaccio abusivo, l'energia sottratta mantiene la sua destinazione a pubblico servizio e pertanto integra l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, rendendo il reato procedibile d'ufficio.

Massime di principio

  • Il furto di energia elettrica realizzato mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione integra, di norma, l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., perché l'energia mantiene la sua destinazione a pubblico servizio.
  • Se l'aggravante idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio è correttamente contestata nell'imputazione, l'assenza della querela della persona offesa non impedisce il perseguimento d'ufficio.
  • Il giudice di merito non può disattendere una contestazione formale e fondata dell'aggravante richiamando la mancanza di querela: si configura errore di diritto correggibile in sede di legittimità.
  • Alla luce della giurisprudenza, nelle indagini su furti di energia bisogna valutare attentamente la sussistenza dell'aggravante e addottare il relativo regime di procedibilità già in fase di esercizio dell'azione penale.
  • In caso di esclusione errata dell'aggravante da parte del giudice, la parte pubblica può ottenere l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.

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