Cassazione Penale, Sentenza n. 8959/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno perché, sebbene il giudice d'appello abbia riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante (art. 62, n. 2 c.p.) rispetto a quanto già riconosciuto in primo grado, ha confermato la stessa entità della pena senza alcuna motivazione sul diverso trattamento sanzionatorio. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, con possibile violazione del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. La Corte ha ritenuto che, pur non essendo di per sé vietato confermare la pena dopo il riconoscimento di un'ulteriore attenuante, la conferma è insindacabile in sede di legittimità solo se adeguatamente motivata; in mancanza di motivazione la sentenza deve essere annullata e rinviata.
Norme richiamate
Norma relativa alla circostanza attenuante riconosciuta in appello; la Corte ha rilevato che il riconoscimento dell'ulteriore attenuante imponeva un riesame del trattamento sanzionatorio.
Norma richiamata quale circostanza aggravante posta a confronto con le attenuanti nel giudizio di bilanciamento.
Disciplina il confronto e la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha richiamato l'obbligo di rinnovato giudizio comparativo quando emergono nuove circostanze.
art. 597 cod. proc. pen. (commi 3 e 4)
Richiamato in ordine al principio che l'appello non può comportare un peggioramento della posizione dell'imputato senza adeguata motivazione (divieto di reformatio in peius).
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha indicato che la conferma della pena da parte del giudice d'appello è sindacabile in Cassazione quanto all'adeguatezza della motivazione ai sensi di questa norma.
Richiamato proceduralmente in relazione alla modalità di discussione (requisitoria scritta del Procuratore generale) e alla disciplina processuale straordinaria vigente al momento.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello riconosce un'ulteriore circostanza attenuante rispetto al primo grado, occorre rideterminare la pena complessiva o motivare adeguatamente la conferma della pena precedente.
- La conferma in appello della pena già inflitta, nonostante il riconoscimento di attenuanti aggiuntive, non è vietata di per sé ma richiede motivazione esplicita e congrua sul perché le circostanze restano in equivalente bilanciamento con le aggravanti.
- L'assenza di motivazione sulla conferma dell'esito del precedente giudizio di comparazione tra circostanze determina l'annullamento del provvedimento limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio.
- Il divieto di reformatio in peius tutela l'imputato: ogni modifica in peius dell'assetto sanzionatorio in sede di impugnazione deve essere adeguatamente motivata e giustificata.
- In Cassazione la valutazione della congruità della motivazione resa dal giudice d'appello è sindacabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; carenze motivazionali possono determinare l'annullamento con rinvio.
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