Cassazione Penale, Ordinanza n. 13895/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti, due soggetti condannati con sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/02/2024, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo per ciascuno, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 81, comma 2, c.p., 133 c.p. e 671 c.p.p. In sostanza chiedevano il riconoscimento o una diversa applicazione della continuazione, censurando il trattamento sanzionatorio e la valutazione compiuta dalla corte territoriale. La Corte ha però rilevato che il ricorso di uno dei due era del tutto generico, perché fondato su deduzioni astratte e prive di specifiche ragioni di diritto e di dati di fatto, mentre l'altro era inammissibile perché la doglianza investiva un profilo di trattamento punitivo già sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive; inoltre la Corte d'appello aveva spiegato perché la continuazione fosse applicabile solo per uno dei ricorrenti e solo per alcuni fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Bari del 18/07/2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo per un verso il motivo del primo ricorrente generico e, per altro verso, il motivo del secondo non deducibile perché riferito al trattamento sanzionatorio e comunque infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla disciplina della continuazione tra reati e al suo possibile riconoscimento solo nei limiti accertati dalla sentenza di merito
richiamato come parametro di valutazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene la motivazione di merito sufficiente e non illogica
invocato quale base processuale per la richiesta connessa alla continuazione e al trattamento punitivo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in deduzioni astratte, generiche e non correlate a specifici dati di fatto o a puntuali ragioni di diritto.
- Le censure che investono il trattamento sanzionatorio o la delimitazione della continuazione non sono deducibili in cassazione se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente, non illogica e un adeguato esame delle deduzioni difensive.
- La possibilità di applicare la continuazione può essere riconosciuta solo entro il perimetro fattuale e temporale chiaramente individuato dal giudice di merito; la critica di legittimità non può sostituirsi alla valutazione discrezionale già congruamente motivata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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