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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14814/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La lite nasce da un sinistro stradale verificatosi il 25 gennaio 2015, nel quale il proprietario di un'autovettura chiese il risarcimento dei danni materiali al proprio veicolo nei confronti del conducente dell'altro mezzo e della relativa compagnia assicuratrice. In primo grado la domanda fu accolta sulla base di una testimonianza e di una consulenza tecnica. In appello, su impugnazione della compagnia assicuratrice, il Tribunale riformò integralmente la decisione, ritenendo non credibile l'unico teste escusso e non condivisibili le conclusioni del c.t.u., anche perché i veicoli non erano stati visionati direttamente e le fotografie disponibili erano giudicate poco chiare. Il soccombente in appello ricorse per cassazione con tre motivi: dedusse violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione della prova e la ritenuta inattendibilità del testimone; denunciò un vizio motivazionale per la critica alle conclusioni del consulente tecnico; sostenne infine che il giudice di pace avrebbe potuto pronunciare con motivazione concisa, censurando la riforma della sentenza. La compagnia assicuratrice resistette e propose ricorso incidentale, lamentando che il Tribunale non avesse pronunciato sulla richiesta di restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, formulate solo con la clausola di generica riserva di ripetizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al ricorso principale, ha rilevato che era redatto in modo non conforme all'art. 366 c.p.c., privo di precisa indicazione delle norme asseritamente violate, e che le censure miravano in realtà a sollecitare un riesame del merito, non consentito in cassazione: la valutazione della credibilità del teste, la ricostruzione del sinistro, l'apprezzamento della causalità e la critica alle conclusioni del consulente tecnico sono stati ricondotti ad accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, sorretti da motivazione ritenuta chiara, coerente e immune da vizi logici. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile anche perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancanza di prova dell'effettiva proposizione, in appello, della domanda restitutoria; dagli atti emergeva solo una generica riserva di ripetizione delle somme versate. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura ex n. 5 non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito o della credibilità dei testimoni; occorre dedurre un effettivo omesso esame di un fatto decisivo, non un mero dissenso valutativo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge deve essere coerente con il vizio prospettato e non può essere usata per contestare genericamente la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare con precisione le norme asseritamente violate e contenere una formulazione autosufficiente delle censure; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La dedotta violazione delle regole sulla prova deve essere articolata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non può risolversi in un mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di sinistri stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto, la valutazione della condotta dei conducenti, l'accertamento della colpa e del nesso causale sono giudizi di merito insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione completa, coerente e logicamente corretta.
  • La critica alla valutazione di attendibilità di un testimone o alle conclusioni del consulente tecnico non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, quando mira solo a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e ancorato alla precisa norma asseritamente violata; la formulazione generica o meramente assertiva espone il motivo all'inammissibilità.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza riformata deve risultare effettivamente proposta e documentata nel processo di merito; una generica "riserva di ripetizione" non è sufficiente, in mancanza di prova della domanda restitutoria.
  • In cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in un terzo grado di merito, sollecitando una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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