Cassazione Civile, Ordinanza n. 02723/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da investimenti finanziari effettuati da una cliente tramite un promotore finanziario. La cliente aveva convenuto la banca chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2049 c.c., sostenendo che alcune operazioni di conversione degli investimenti recassero sottoscrizioni apocrife e che quindi gli atti non fossero validamente imputabili a lei. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il disconoscimento delle firme non fosse stato rituale e tempestivo: in particolare, era stato giudicato generico perché riferito in modo indistinto a tutte le disposizioni di investimento senza individuare i singoli documenti contestati, ed era stato anche considerato tardivo perché formulato solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Avverso la sentenza di appello la cliente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 214 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso la ritualità del disconoscimento, sostenendo la ricorrente che nell'atto introduttivo vi sarebbe stata una contestazione implicita e che la banca non avrebbe reagito al disconoscimento; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché le allegazioni contenute in citazione e in appello avrebbero integrato un disconoscimento di fatto; 3) nullità della sentenza per motivazione perplessa e incomprensibile sulla genericità della contestazione; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver ritenuto tardivo il disconoscimento. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, non esaminato per l'inammissibilità del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i primi tre motivi non si confrontassero con la ratio della sentenza impugnata, basata sulla genericità del disconoscimento e sulla carenza di autosufficienza del ricorso, oltre che sulla preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile perché non contrastava la statuizione di merito sulla tardività del disconoscimento, formulato solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato della banca non è stato esaminato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda risarcitoria proposta dalla cliente nei confronti della banca per i fatti del promotore finanziario
il disconoscimento della scrittura privata deve essere specifico, determinato e non generico; la contestazione deve riguardare in modo preciso i documenti di cui si nega l'autenticità
invocato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la sua deduzione non scalfisce la ratio della decisione di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro utilizzato per denunciare la violazione di norme processuali sostanziali e probatorie
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per asserita nullità della sentenza per motivazione perplessa o incomprensibile
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni difensive
il ricorso deve contenere una compiuta esposizione dei fatti e l'indicazione specifica delle sedi processuali e dei passaggi rilevanti, altrimenti è inammissibile
richiamato nel definire gli oneri di specificazione e produzione a carico del ricorrente
la Corte rileva che il disconoscimento è stato formulato solo in una fase successiva e dunque tardivamente
il disconoscimento dell'autenticità deve avvenire nel primo atto o nella prima udienza successiva alla produzione del documento, altrimenti è tardivo
in presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse
Massime di principio
- Il disconoscimento di una scrittura privata deve essere specifico e determinato: non basta una contestazione generica o riferita indistintamente a una pluralità di documenti, occorrendo identificare con precisione quelli di cui si nega l'autenticità.
- La mancanza di contestazione della controparte non esonera la parte che disconosce la scrittura dall'onere di rispettare i requisiti formali e temporali del disconoscimento.
- Il disconoscimento dell'autenticità di una scrittura o sottoscrizione è soggetto a decadenza e deve essere effettuato nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione del documento; se svolto successivamente è tardivo.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare argomentazioni, deduzioni o questioni giuridiche: riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico rilevante.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono diverse.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: deve ricostruire in modo puntuale i fatti, le difese, le eccezioni e la motivazione delle decisioni di merito, altrimenti è inammissibile.
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