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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04745/2025 del 23/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio conveniva in giudizio la società committente-costruttrice, l'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori e gli eredi di quest'ultimo, chiedendo il risarcimento dei costi di eliminazione di gravi difetti costruttivi del fabbricato e del relativo deprezzamento. La società costruttrice e gli eredi del direttore dei lavori chiamavano in garanzia l'assicuratrice, sostenendo che due polizze dovessero coprire i rischi dedotti in causa. La Corte d'appello riformava la decisione di primo grado e negava la manleva, ritenendo che la polizza stipulata dalla società costruttrice fosse una polizza decennale indennitaria ex art. 4 d.lgs. 122/2005, a beneficio dell'acquirente/proprietario, non una copertura della responsabilità civile del costruttore, e che la polizza del professionista escludesse i danni alle opere progettate. In Cassazione la società costruttrice deduceva: 1) che la polizza fosse in realtà assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. e che, non avendo il condominio fatto valere l'indennizzo, il diritto potesse esercitarlo il contraente; 2) che l'art. 4 d.lgs. 122/2005 imponesse una copertura anche della responsabilità civile del costruttore; 3) che la polizza dovesse essere interpretata come comprensiva di tale responsabilità. L'erede del direttore dei lavori deduceva violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e degli artt. 1341-1342 c.c., sostenendo che la clausola di limitazione della garanzia fosse oscura, vessatoria o comunque inidonea a escludere la copertura. Il condominio proponeva ricorso incidentale sulle spese, contestando la propria soccombenza in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha affermato che la polizza prevista dall'art. 4 d.lgs. 122/2005 è un'assicurazione per conto altrui a beneficio dell'acquirente, che copre i danni materiali e diretti all'immobile e la responsabilità del proprietario verso i terzi per i danni causati da vizi costruttivi, ma non copre la responsabilità civile del costruttore-venditore, salvo espressa pattuizione. Ha inoltre ritenuto che la polizza del professionista non includesse la responsabilità per i danni alle opere progettate, perché la garanzia per quel rischio era subordinata a un richiamo espresso nel frontespizio non effettuato; la clausola era delimitativa dell'oggetto e non vessatoria. È stato pure respinto il motivo sulle spese del condominio, perché in appello aveva effettivamente contrastato l'impugnazione dell'assicuratrice e risultava soccombente. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese di legittimità in favore dell'assicuratrice.

Norme richiamate

  • art. 1891 c.c.

    L'assicurazione per conto altrui attribuisce il diritto all'indennizzo al titolare dell'interesse esposto al rischio; il contraente non può pretendere l'indennizzo se non è autorizzato espressamente dall'assicurato.

  • art. 1904 c.c.

    Il creditore dell'indennizzo è il titolare dell'interesse esposto al rischio, e nell'assicurazione contro i danni tale interesse coincide con quello del proprietario o titolare di diritto reale sulla cosa assicurata.

  • art. 4 d.lgs. n. 122 del 2005

    polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente (…) a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui [il costruttore] sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile

    La norma impone una polizza multirischio per conto dell'acquirente: copertura dei danni all'immobile e della responsabilità del proprietario verso terzi, non della responsabilità civile del costruttore-venditore, salvo diversa pattuizione espressa.

  • art. 1669 c.c.

    È richiamato come parametro dei gravi difetti costruttivi e dei danni coperti dalla polizza, non come fonte di copertura della responsabilità del costruttore nella garanzia assicurativa obbligatoria.

  • art. 1888 c.c.

    Il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem; la previsione della consegna della polizza all'acquirente conferma che questi è l'assicurato.

  • art. 1439, secondo comma, c.c.

    La clausola che punisce la falsificazione o l'alterazione dolosa del sinistro è letta come applicazione del principio fraus omnia corrumpit, non come attribuzione di un diritto all'indennizzo al contraente.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto deve avvenire considerando il testo complessivo e non clausole isolate; è censurabile solo un'interpretazione grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta.

  • art. 1366 c.c.

    La buona fede non può essere usata per sovvertire i patti contrattuali; rileva solo contro interpretazioni decettive, capziose o non trasparenti.

  • art. 1367 c.c.

    Non è violato quando la lettura del giudice dà comunque utilità al contratto in relazione ai rischi effettivamente coperti.

  • art. 1369 c.c.

    La norma non impone di estendere la copertura a rischi non risultanti dal testo contrattuale.

  • art. 1370 c.c.

    L'interpretazione favorevole al predisponente opera solo in presenza di effettiva ambiguità, qui esclusa.

  • art. 1341 c.c.

    La clausola che subordina l'operatività di specifiche garanzie al richiamo nel frontespizio è clausola delimitativa dell'oggetto, non clausola vessatoria da doppia sottoscrizione.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1341 c.c. per escludere la necessità di una specifica doppia sottoscrizione della clausola di delimitazione del rischio.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il condominio è correttamente considerato soccombente perché in appello aveva contrastato l'impugnazione dell'assicuratrice.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

  • art. 13, comma

    Riferimento finale non completo nel testo fornito; il contenuto applicativo non è determinabile con certezza.

Massime di principio

  • Nell'assicurazione stipulata per conto altrui, il diritto all'indennizzo spetta al titolare dell'interesse esposto al rischio; il contraente non può sostituirsi al beneficiario se non vi è espressa autorizzazione dell'assicurato.
  • La polizza decennale prevista dall'art. 4 d.lgs. 122/2005 tutela l'acquirente e copre i danni materiali e diretti all'immobile nonché, nei limiti indicati dalla norma, la responsabilità del proprietario verso i terzi; non copre automaticamente la responsabilità civile del costruttore.
  • La qualificazione della copertura assicurativa deve ricavarsi dal testo complessivo della polizza e dalla legge che la impone, non da singole clausole isolate lette in modo estensivo.
  • La buona fede nell'interpretazione del contratto non consente di alterare il contenuto letterale e sistematico delle pattuizioni né di estendere giudizialmente il rischio assicurato oltre quanto espressamente previsto.
  • Una clausola che delimita l'operatività di specifiche garanzie al richiamo nel frontespizio della polizza è, di regola, clausola delimitativa dell'oggetto del contratto e non clausola vessatoria soggetta a doppia sottoscrizione.
  • L'ambiguità contrattuale è presupposto necessario per applicare il criterio interpretativo contro il predisponente; in mancanza di ambiguità, l'art. 1370 c.c. non opera.
  • Il premio assicurativo, anche se ritenuto elevato o modesto, non autorizza il giudice a riscrivere il contratto estendendo la copertura a rischi non pattuiti.
  • Ai fini delle spese processuali, la soccombenza va valutata rispetto all'esito effettivo dell'impugnazione contrastata dalla parte, non sulla base di una sua astratta posizione sostanziale nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneContratto preliminareCompravendita immobiliareRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiImmobiliareAssicurazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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