Cassazione Civile, Ordinanza n. 04745/2025 del 23/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio conveniva in giudizio la società committente-costruttrice, l'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori e gli eredi di quest'ultimo, chiedendo il risarcimento dei costi di eliminazione di gravi difetti costruttivi del fabbricato e del relativo deprezzamento. La società costruttrice e gli eredi del direttore dei lavori chiamavano in garanzia l'assicuratrice, sostenendo che due polizze dovessero coprire i rischi dedotti in causa. La Corte d'appello riformava la decisione di primo grado e negava la manleva, ritenendo che la polizza stipulata dalla società costruttrice fosse una polizza decennale indennitaria ex art. 4 d.lgs. 122/2005, a beneficio dell'acquirente/proprietario, non una copertura della responsabilità civile del costruttore, e che la polizza del professionista escludesse i danni alle opere progettate. In Cassazione la società costruttrice deduceva: 1) che la polizza fosse in realtà assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. e che, non avendo il condominio fatto valere l'indennizzo, il diritto potesse esercitarlo il contraente; 2) che l'art. 4 d.lgs. 122/2005 imponesse una copertura anche della responsabilità civile del costruttore; 3) che la polizza dovesse essere interpretata come comprensiva di tale responsabilità. L'erede del direttore dei lavori deduceva violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e degli artt. 1341-1342 c.c., sostenendo che la clausola di limitazione della garanzia fosse oscura, vessatoria o comunque inidonea a escludere la copertura. Il condominio proponeva ricorso incidentale sulle spese, contestando la propria soccombenza in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha affermato che la polizza prevista dall'art. 4 d.lgs. 122/2005 è un'assicurazione per conto altrui a beneficio dell'acquirente, che copre i danni materiali e diretti all'immobile e la responsabilità del proprietario verso i terzi per i danni causati da vizi costruttivi, ma non copre la responsabilità civile del costruttore-venditore, salvo espressa pattuizione. Ha inoltre ritenuto che la polizza del professionista non includesse la responsabilità per i danni alle opere progettate, perché la garanzia per quel rischio era subordinata a un richiamo espresso nel frontespizio non effettuato; la clausola era delimitativa dell'oggetto e non vessatoria. È stato pure respinto il motivo sulle spese del condominio, perché in appello aveva effettivamente contrastato l'impugnazione dell'assicuratrice e risultava soccombente. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese di legittimità in favore dell'assicuratrice.
Norme richiamate
L'assicurazione per conto altrui attribuisce il diritto all'indennizzo al titolare dell'interesse esposto al rischio; il contraente non può pretendere l'indennizzo se non è autorizzato espressamente dall'assicurato.
Il creditore dell'indennizzo è il titolare dell'interesse esposto al rischio, e nell'assicurazione contro i danni tale interesse coincide con quello del proprietario o titolare di diritto reale sulla cosa assicurata.
polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente (…) a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui [il costruttore] sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile
La norma impone una polizza multirischio per conto dell'acquirente: copertura dei danni all'immobile e della responsabilità del proprietario verso terzi, non della responsabilità civile del costruttore-venditore, salvo diversa pattuizione espressa.
È richiamato come parametro dei gravi difetti costruttivi e dei danni coperti dalla polizza, non come fonte di copertura della responsabilità del costruttore nella garanzia assicurativa obbligatoria.
Il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem; la previsione della consegna della polizza all'acquirente conferma che questi è l'assicurato.
art. 1439, secondo comma, c.c.
La clausola che punisce la falsificazione o l'alterazione dolosa del sinistro è letta come applicazione del principio fraus omnia corrumpit, non come attribuzione di un diritto all'indennizzo al contraente.
L'interpretazione del contratto deve avvenire considerando il testo complessivo e non clausole isolate; è censurabile solo un'interpretazione grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta.
La buona fede non può essere usata per sovvertire i patti contrattuali; rileva solo contro interpretazioni decettive, capziose o non trasparenti.
Non è violato quando la lettura del giudice dà comunque utilità al contratto in relazione ai rischi effettivamente coperti.
La norma non impone di estendere la copertura a rischi non risultanti dal testo contrattuale.
L'interpretazione favorevole al predisponente opera solo in presenza di effettiva ambiguità, qui esclusa.
La clausola che subordina l'operatività di specifiche garanzie al richiamo nel frontespizio è clausola delimitativa dell'oggetto, non clausola vessatoria da doppia sottoscrizione.
Richiamato insieme all'art. 1341 c.c. per escludere la necessità di una specifica doppia sottoscrizione della clausola di delimitazione del rischio.
Le spese seguono la soccombenza; il condominio è correttamente considerato soccombente perché in appello aveva contrastato l'impugnazione dell'assicuratrice.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.
art. 13, comma
Riferimento finale non completo nel testo fornito; il contenuto applicativo non è determinabile con certezza.
Massime di principio
- Nell'assicurazione stipulata per conto altrui, il diritto all'indennizzo spetta al titolare dell'interesse esposto al rischio; il contraente non può sostituirsi al beneficiario se non vi è espressa autorizzazione dell'assicurato.
- La polizza decennale prevista dall'art. 4 d.lgs. 122/2005 tutela l'acquirente e copre i danni materiali e diretti all'immobile nonché, nei limiti indicati dalla norma, la responsabilità del proprietario verso i terzi; non copre automaticamente la responsabilità civile del costruttore.
- La qualificazione della copertura assicurativa deve ricavarsi dal testo complessivo della polizza e dalla legge che la impone, non da singole clausole isolate lette in modo estensivo.
- La buona fede nell'interpretazione del contratto non consente di alterare il contenuto letterale e sistematico delle pattuizioni né di estendere giudizialmente il rischio assicurato oltre quanto espressamente previsto.
- Una clausola che delimita l'operatività di specifiche garanzie al richiamo nel frontespizio della polizza è, di regola, clausola delimitativa dell'oggetto del contratto e non clausola vessatoria soggetta a doppia sottoscrizione.
- L'ambiguità contrattuale è presupposto necessario per applicare il criterio interpretativo contro il predisponente; in mancanza di ambiguità, l'art. 1370 c.c. non opera.
- Il premio assicurativo, anche se ritenuto elevato o modesto, non autorizza il giudice a riscrivere il contratto estendendo la copertura a rischi non pattuiti.
- Ai fini delle spese processuali, la soccombenza va valutata rispetto all'esito effettivo dell'impugnazione contrastata dalla parte, non sulla base di una sua astratta posizione sostanziale nel giudizio.
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