Cassazione Penale, Ordinanza n. 01299/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo che le doglianze proposte non rientrassero tra quelle ammissibili contro una sentenza emessa in sede di concordato in appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, aveva pronunciato nei confronti di tre imputati una decisione resa nell'ambito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., con rideterminazione delle pene e modifica della pena accessoria, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e revocando l'interdizione legale, con conferma del resto. Uno degli imputati ricorreva deducendo l'erronea qualificazione del fatto come estorsione anziché come truffa. Gli altri due imputati ricorrevano lamentando l'omessa valutazione delle condizioni per proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, per uno di essi, anche una diversa ponderazione della sua posizione rispetto a quella del coimputato ai fini della determinazione della pena. La Cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti, perché avverso la sentenza emessa a seguito di concordato sono proponibili solo doglianze sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del Procuratore generale e sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre restano precluse censure sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle questioni rilevabili d'ufficio e sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p.; inoltre, una volta rinunciati i motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Norme richiamate
110-629 cod. pen.; 56-110-629 cod. pen.
Norma incriminatrice richiamata come titolo di reato contestato e oggetto della qualificazione giuridica censurata dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente come diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, in alternativa all'estorsione.
La Corte ribadisce che la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza resa in concordato in appello.
art. 599-bis cod. proc. pen.
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione soltanto per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il procedimento è stato definito senza formalità, in via de plano.
Fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, il sindacato è limitato ai vizi inerenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra accordo e decisione; le doglianze estranee a tali profili sono inammissibili.
- La qualificazione giuridica del fatto, quando sia stata accettata nell'ambito del concordato in appello, non può essere contestata in cassazione dalla parte che vi abbia aderito, perché rientra negli elementi condivisi dalle parti ai fini della definizione concordata.
- La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa in concordato in appello.
- Una volta rinunciati i motivi di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi non rinunciati, con conseguente preclusione di ulteriori censure sul materiale devoluto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione ai profili di colpa emergenti dall'impugnazione.
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