Cassazione Penale, Ordinanza n. 23901/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che le censure erano incompatibili con gli atti processuali, in particolare con l'interrogatorio dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per il reato di violazione del provvedimento di espulsione. Il ricorso censurava la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che mancasse la consapevolezza della violazione della misura espulsiva; la Corte di cassazione ha però rilevato che tale tesi era smentita dalle risultanze dell'interrogatorio dell'imputato, dalle quali emergeva la piena avvertenza dell'espulsione e la successiva consapevolezza di violarla.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998
La disposizione è richiamata come norma incriminatrice del fatto contestato, ossia la violazione del provvedimento di espulsione. La Corte ne conferma la rilevanza sanzionatoria sulla base della consapevolezza dell'imputato di violare l'espulsione.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesti l'elemento soggettivo del reato è inammissibile quando si fonda su una ricostruzione dei fatti direttamente smentita dagli atti processuali richiamati dalla sentenza impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando la motivazione della sentenza di merito evidenzia la piena consapevolezza dell'imputato circa il contenuto del provvedimento violato, la censura sull'assenza di dolo non supera il vaglio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23647/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23648/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23649/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23650/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23651/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23652/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →