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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23901/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che le censure erano incompatibili con gli atti processuali, in particolare con l'interrogatorio dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per il reato di violazione del provvedimento di espulsione. Il ricorso censurava la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che mancasse la consapevolezza della violazione della misura espulsiva; la Corte di cassazione ha però rilevato che tale tesi era smentita dalle risultanze dell'interrogatorio dell'imputato, dalle quali emergeva la piena avvertenza dell'espulsione e la successiva consapevolezza di violarla.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998

    La disposizione è richiamata come norma incriminatrice del fatto contestato, ossia la violazione del provvedimento di espulsione. La Corte ne conferma la rilevanza sanzionatoria sulla base della consapevolezza dell'imputato di violare l'espulsione.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesti l'elemento soggettivo del reato è inammissibile quando si fonda su una ricostruzione dei fatti direttamente smentita dagli atti processuali richiamati dalla sentenza impugnata.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito evidenzia la piena consapevolezza dell'imputato circa il contenuto del provvedimento violato, la censura sull'assenza di dolo non supera il vaglio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioni
RamiImmigrazioneProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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