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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12204/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il curatore del fallimento di una società aveva citato in giudizio una banca in liquidazione coatta amministrativa per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall., di due versamenti effettuati sul conto corrente della società nell'anno anteriore al fallimento. La domanda era stata formulata come richiesta di declaratoria di opponibilità della revoca alla procedura di LCA, sostenendo che il giudice del fallimento dovesse limitarsi a dichiarare l'inefficacia dei pagamenti, rinviando poi gli effetti restitutori e le conseguenti decisioni agli organi della liquidazione coatta. La banca eccepiva l'improcedibilità della domanda ex art. 83 TUB e, in subordine, l'inammissibilità o il rigetto. La Corte d'appello aveva ritenuto improponibile la domanda perché, trattandosi di banca in LCA aperta prima dell'instaurazione del giudizio, nessuna azione poteva essere promossa o proseguita contro la procedura. Con il ricorso per cassazione il fallimento deduceva: 1) violazione dell'art. 83 TUB e degli artt. 24, 51 e 52 l. fall., sostenendo la proponibilità dell'azione revocatoria come azione di mero accertamento, non soggetta al divieto di azioni di condanna; 2) nullità della sentenza per motivazione assente o apparente, in violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni Unite secondo cui l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, è un'azione costitutiva che non può essere proposta quando il soggetto contro cui è diretta è già assoggettato a procedura concorsuale, per effetto del principio di cristallizzazione del passivo e dell'intangibilità dell'asse concorsuale rispetto a titoli formati dopo l'apertura della procedura. La Corte ha esteso tale principio anche ai rapporti tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa, rilevando la comunanza dei principi concorsuali. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, superava il vaglio del "minimo costituzionale". Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile/assorbito perché dipendente dall'accoglimento dei primi due. È stata disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, legge fallimentare

    revoca di due versamenti effettuati nell'anno anteriore al fallimento

    La revocatoria fallimentare è stata invocata dal fallimento come azione costitutiva per far dichiarare l'inefficacia dei pagamenti, ma la Corte ha negato che potesse essere proposta contro una procedura concorsuale già aperta.

  • art. 83 TUB

    non può essere promossa o proseguita alcuna azione contro la banca in LCA

    La norma è stata letta come ostativa alla proposizione o prosecuzione di azioni contro la banca in liquidazione coatta amministrativa, con competenza esclusiva del tribunale del luogo della sede legale per le azioni civili.

  • art. 24 legge fallimentare

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della proponibilità della revocatoria, ma la Corte non ne ha ricavato un superamento del divieto derivante dalla disciplina concorsuale applicabile.

  • art. 51 legge fallimentare

    Richiamato dal ricorrente in relazione al concorso dei creditori, ma non ritenuto idoneo a consentire l'azione contro la procedura già aperta.

  • art. 52 legge fallimentare

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha valorizzato invece il principio di cristallizzazione del passivo e di tutela concorsuale della massa.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente sotto il profilo del minimo costituzionale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma violata in relazione alla pretesa carenza motivazionale, ma senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma non è più consentito censurare in cassazione l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulle spese, ma il motivo è stato travolto dall'infondatezza dei precedenti.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulle spese, senza accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria o fallimentare è un'azione costitutiva che mira a reintegrare la garanzia patrimoniale generica dei creditori, non a far valere il bene in sé.
  • Se il soggetto contro cui si dirige la revocatoria è già assoggettato a una procedura concorsuale, l'azione non può essere proposta per recuperare il bene alla garanzia esclusiva del creditore, dovendo operare il principio di cristallizzazione del passivo.
  • La disciplina concorsuale tutela il creditore dell'alienante consentendo, in caso di impossibilità di esperire la revocatoria contro il fallimento dell'acquirente, l'insinuazione al passivo per il valore del bene e la delibazione della questione costitutiva nel relativo concorso.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: è denunciabile solo la totale mancanza, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o l'obiettiva incomprensibilità, non la mera insufficienza o sinteticità.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più sindacabile in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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