Cassazione Penale, Sentenza n. 16088/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, oltre a dichiarare prescrizione per la bancarotta semplice e rimodulare le pene accessorie, aveva confermato la condanna di Pasquale Cilento, nella qualità di amministratore unico della Roche s.r.l. (fallita il 20/09/2010), per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di beni e denaro trasferiti a società riconducibili all'imputato o a familiari) e per bancarotta fraudolenta documentale (distruzione/occultamento del libro giornale 2006). Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: 1) dedotta scriminante dello stato di necessità connessa a vicende estorsive/usura; 2) vizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, anche alla luce di una consulenza tecnica e della gestione contabile affidata al commercialista e della distanza temporale rispetto al fallimento; 3) richiesta di derubricazione del reato documentale in bancarotta semplice per la mole di documenti in possesso del commercialista; 4) censura del trattamento sanzionatorio e richiesta del riconoscimento dell'attenuante per danno di speciale tenuità ex art. 219 legge fallimentare, per genesi delle condotte e successiva riparazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha escluso la scriminante dello stato di necessità ritenendo che l'agente aveva comunque contribuito, quantomeno colposamente, a creare la situazione di pericolo per l'impresa, il che esclude l'applicabilità dell'art. 54 c.p.. Sul secondo motivo ha rilevato che le censure sulla bancarotta patrimoniale non erano state sollevate in appello e, comunque, risultavano manifestamente infondate: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza degli indici di fraudolenza (cointeressenze, trasferimenti a società riconducibili all'amministratore, valenza economica delle operazioni). Quanto alla bancarotta documentale, la Cassazione ha confermato il principio per cui l'imprenditore resta personalmente obbligato alla tenuta delle scritture contabili e responsabile anche se si avvale di un professionista, non essendo stato consegnato il libro giornale 2006 al commercialista. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di derubricazione, evidenziando l'inganno tentato dall'imputato nei confronti del commercialista. Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto inapplicabile l'attenuante della speciale tenuità alla luce dell'entità della distrazione (oltre 500.000 euro) e ha precisato che la genesi del comportamento e la restituzione successiva al fallimento sono irrilevanti ai fini della valutazione quantitativa del danno. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale e inevitabile, non provocato dall'agente, e l'assenza di mezzi leciti alternativi. Non è applicabile se l'imputato ha contribuito volontaria o colposamente a creare la situazione di pericolo.
L'imprenditore commerciale è personalmente obbligato alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; può avvalersi di un tecnico ma resta responsabile per l'attività svolta e per l'obbligo di vigilare sui delegati.
Ai fini della valutazione della 'tenuità' del danno fallimentare si considera la diminuzione globale della massa attiva; riduzioni patrimoniali di rilievo (es. oltre 500.000 euro) escludono in genere l'applicabilità dell'attenuante. La restituzione successiva al fallimento non incide sul giudizio quantitativo del danno causato.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U n. 28910/2019 e successive)
Precedenti di legittimità affermano che la scriminante dello stato di necessità non è applicabile quando amministratori/soci hanno volontariamente creato la situazione di pericolo per l'impresa; principi richiamati anche per fattispecie di bancarotta per distrazione o preferenziale.
Massime di principio
- La scriminante dello stato di necessità è esclusa se l'agente ha contribuito, anche colposamente, a creare la situazione di pericolo per l'impresa; quindi l'allegazione di essere vittima di estorsione/usura non basta se la condotta dell'amministratore ha creato il rischio.
- Gli amministratori restano responsabili per la regolare tenuta delle scritture contabili anche quando delegano la gestione al commercialista; l'assenza del libro contabile presso il professionista non esime dalla responsabilità se non è dimostrata la consegna e la corretta tenuta.
- Trasferimenti di denaro o beni verso società riconducibili all'amministratore o a suoi familiari e l'esistenza di cointeressenze costituiscono indici di fraudolenza utili a fondare il dolo nella bancarotta patrimoniale.
- La derubricazione del reato documentale a bancarotta semplice è difficile quando emergono prove di intento a ingannare o di occultamento consapevole; il tentativo di falsificare la documentazione o di ingannare il commercialista rafforza la qualificazione più grave.
- La valutazione della rilevanza del danno ai fini dell'attenuante di tenuità si basa sulla diminuzione globale della massa attiva; importi rilevanti escludono l'attenuante e la restituzione successiva non rimuove automaticamente la responsabilità penale.
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