Cassazione Civile, Ordinanza n. 28303/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un'impresa edile aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del committente per il pagamento di una somma qualificata come importo dovuto a garanzia nell'ambito di un contratto di appalto relativo a lavori di restauro conservativo di un edificio. Il committente proponeva opposizione eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice ordinario per la presenza di una clausola compromissoria nel contratto, oltre a contestare il merito della pretesa. Il tribunale riteneva valida la clausola arbitrale, dichiarava l'incompetenza del tribunale adito, la nullità del decreto ingiuntivo opposto e rimetteva le domande agli arbitri. Con il ricorso per regolamento di competenza l'impresa sosteneva che l'eccezione di incompetenza fosse preclusa dal giudicato derivante da un precedente decreto ingiuntivo emesso tra le stesse parti, fondato sul medesimo contratto di appalto, e quindi che la mancata opposizione a quel primo decreto valesse come preclusione alla successiva eccezione di arbitrato; il resistente replicava che non vi era rinuncia alla clausola compromissoria e che il precedente monitorio non la faceva venir meno.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso: ha escluso che il precedente decreto ingiuntivo non opposto determinasse un giudicato idoneo a precludere la successiva eccezione di compromesso e ha affermato che dalla mancata opposizione a quel primo decreto non si ricava una rinuncia, espressa o tacita, alla clausola compromissoria per le altre controversie derivanti dallo stesso contratto. Ha quindi rigettato il ricorso e dichiarato la competenza del collegio arbitrale, davanti al quale il giudizio deve proseguire nei termini di legge, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è evocata dal ricorrente per sostenere un preteso giudicato preclusivo, ma la Corte rileva che il tema non è il giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, bensì l'eventuale rinuncia alla clausola compromissoria.
È richiamato nel ricorso come base formale della censura, ma la Corte considera infondata la doglianza nel merito.
È menzionato per il deposito della memoria del resistente nel procedimento per regolamento di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di chiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per un credito derivante dal contratto cui la clausola accede.
- La mancata opposizione a un primo decreto ingiuntivo emesso tra le stesse parti non comporta, di per sé, rinuncia alla clausola compromissoria per future controversie nascenti dal medesimo rapporto.
- Per ritenere rinunciata in modo definitivo la clausola compromissoria occorre un accordo delle parti che esprima una rinuncia complessiva al patto compromissorio, non essendo sufficiente un comportamento processuale riferito a una singola lite.
- L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non può essere invocata automaticamente per paralizzare l'eccezione di arbitrato in un diverso giudizio relativo a un'altra obbligazione, ancorché derivante dallo stesso contratto.
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