Cassazione Penale, Sentenza n. 4982/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. (custodia cautelare in carcere). Il ricorso articolava tre censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella conferma della custodia cautelare per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, sostenendo la legittimità della pretesa creditoria dell'Anzaloni nei confronti della società MGK s.r.l. tramite Marcello Nuti e lamentando la mancata valutazione di elementi di riscontro e di dichiarazioni ritenute contraddittorie; 2) vizio di motivazione e violazione di legge circa la configurabilità della tentata estorsione (sostenendo che la pretesa di credito poteva essere fatta valere in sede civile anche in assenza di contratto scritto e contestando la qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso come apodittica); 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (contestazione della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria, mancata considerazione dell'assenza di pericolo di recidiva, e richiesta di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari ed elettronici).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, in gran parte, attengano a valutazioni di merito proprie del giudice del riesame e non siano sindacabili in Cassazione se non per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, che non risultano dimostrate. La Corte ha confermato: a) l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per il sequestro di persona e per la tentata estorsione; b) l'assenza di riscontri sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito vantato dall'Anzaloni nei confronti della MGK o l'effettiva rappresentanza di Nuti in capo alla società; c) la legittima applicazione della circostanza aggravante del "metodo mafioso" in quanto le minacce erano tali da evocare rapporti con la criminalità organizzata e creare assoggettamento nella vittima; d) la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di inquinamento delle prove e la pericolosità mostrata dall'indagato, non mitigabili con misure meno afflittive. Conseguenze pratiche: ricorso respinto come inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende; trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Disciplina la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se emerge violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
Riguarda l'applicazione delle misure cautelari personali; citato nel contesto delle censure sulle modalità di irrogazione e motivazione della custodia.
Delitto di sequestro di persona: la condotta contestata (sequestro di Nuti con richiesta di danaro) è stata ritenuta adeguatamente configurata rispetto agli atti d'indagine.
Circostanza aggravante del cosiddetto 'metodo mafioso': la Corte conferma che ricorre quando le minacce evocano contiguità ad associazione mafiosa e determinano nello offeso condizione di assoggettamento.
artt. 274 lett. a) e c), 275, 275 bis e 284 cod. proc. pen.
Norme relative alle esigenze cautelari, alla motivazione e all'applicazione delle misure: contestate dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame le abbia correttamente applicate e motivate.
Richiamato nel ricorso in relazione alle cause di giustificazione o qualificazioni soggettive; la Corte non ha accolto la rilevanza invocata dalla difesa rispetto al caso concreto.
Prevede la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile o infondato: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 94 disp. attuazione c.p.p.
comma 1 ter e comma 1 bis
Norme sulle comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario: la Corte ordina la trasmissione della decisione al direttore per gli adempimenti previsti, poiché la decisione non dispone la rimessione in libertà.
Relativo alle misure cautelari e alla loro motivazione; richiamato nel quadro delle censure sulla mancanza di adeguata motivazione per rifiutare misure meno afflittive.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione ampia del merito cautelare: le censure che si risolvono nella diversa valutazione degli elementi probatori, già esaminati dal giudice del riesame, sono inammissibili se non si dimostra una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione.
- Per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede di legittimità è necessario far emergere un difetto formale o una manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito; semplici riconsiderazioni delle prove non sono sufficienti.
- La misura cautelare è ritenuta adeguata quando sussistono esigenze concrete come il pericolo di inquinamento delle prove o la pericolosità dell'indagato; la possibilità di misure meno afflittive richiede una motivazione specifica e circostanziata che dimostri la loro idoneità a soddisfare le esigenze cautelari.
- La qualificazione dell'aggravante del ‘metodo mafioso’ può essere riconosciuta anche se le espressioni minacciose non menzionano esplicitamente un clan, purché le condotte o le comunicazioni siano idonee a evocare la contiguità a un'organizzazione mafiosa e a creare nella vittima uno stato di assoggettamento.
- La prova della legittimità di una pretesa creditoria in un contesto di contestazione penale richiede elementi documentali e di riscontro chiari (contratti, pagamenti, affidamento); l'assenza di tali riscontri può impedire che la condotta sia ricondotta all'esercizio legittimo delle proprie ragioni anziché a fattispecie estorsive.
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