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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26249/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di pagamento di lire 40.000.000, oltre accessori, emesso sulla base di un assegno bancario tratto dalla parte ricorrente a se stessa e poi girato al soggetto della cui eredità si discute. Il giudizio di merito si era concluso con la conferma del decreto ingiuntivo sia in primo grado sia in appello. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: con il primo censurava la motivazione della corte territoriale per non avere considerato e correttamente utilizzato una precedente sentenza di cassazione da lui invocata; con il secondo deduceva omessa e contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse valorizzato un procedimento penale per calunnia a suo carico, conclusosi per prescrizione, e la mancata risposta all'interrogatorio formale, elementi che secondo lui erano stati già esclusi come rilevanti dal tribunale. Sosteneva inoltre che la controparte avrebbe dovuto fornire prova documentale dei fatti dedotti, trattandosi di circostanze di natura documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, l'insufficienza dell'esposizione dei fatti di causa, non consentendo il ricorso di comprendere il rilievo della sentenza di cassazione richiamata. Ha poi affermato che entrambi i motivi erano inammissibili perché formulati come censure di errore motivazionale non più deducibili nei termini prospettati dall'art. 360 c.p.c. vigente, e comunque la motivazione della sentenza impugnata superava la soglia del "minimo costituzionale": la corte d'appello aveva infatti richiamato il procedimento penale per calunnia, la mancata risposta all'interrogatorio formale, aveva tratto da tali elementi la conferma dell'esistenza del debito quale residuo prezzo di compravendita immobiliare, e aveva ritenuto irrilevante la sentenza di legittimità invocata perché tardivamente prodotta e comunque riferita all'efficacia esecutiva dell'assegno, mentre qui il titolo era il decreto ingiuntivo. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, nel regime vigente, non è più consentito censurare la sentenza per meri vizi motivazionali se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché formulata come critica motivazionale non riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 232 c.p.c.

    La corte d'appello aveva tratto argomenti di prova dalla mancata risposta all'interrogatorio formale; la censura è stata però ritenuta inammissibile in cassazione.

  • art. 393 c.p.c.

    La sentenza invocata dal ricorrente è stata ritenuta, oltre che tardivamente depositata, comunque inconferente rispetto all'oggetto del giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico della parte ricorrente.

  • Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053

    La Corte richiama i limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante: solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non sono ammissibili censure dirette al semplice difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia radicalmente mancante o meramente apparente, ovvero presenti un contrasto irriducibile o una insanabile incomprensibilità; una motivazione che consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico del निर्णय supera il "minimo costituzionale".
  • Chi ricorre per cassazione deve esporre in modo chiaro e completo i fatti di causa e il collegamento tra essi e le censure formulate; la mancanza di una comprensibile ricostruzione fattuale può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La mancata risposta all'interrogatorio formale e gli altri elementi acquisiti possono essere valorizzati dal giudice di merito come argomenti di prova, ma la loro valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del controllo sulla motivazione e sulla violazione di legge.
  • È inammissibile invocare in cassazione una decisione precedente se essa è tardivamente prodotta o comunque inconferente rispetto al titolo o al tema controverso oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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