Cassazione Civile, Ordinanza n. 33933/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento al consumo stipulato nel 2001 in collegamento con l’acquisto di un’autovettura. La società finanziatrice otteneva decreto ingiuntivo per € 23.797,76, oltre interessi, quale saldo dovuto sul finanziamento. Il finanziato proponeva opposizione deducendo che il venditore del bene aveva inadempiuto al contratto di compravendita collegato, con conseguente possibilità di opporre al finanziatore l’eccezione di inadempimento e di ottenere la restituzione delle rate già pagate. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale. In appello il finanziato insisteva sul collegamento negoziale tra finanziamento e vendita, sostenendo che l’onere di provare l’inadempimento del venditore non poteva gravare su di lui oppure che, in ogni caso, aveva già allegato l’omessa consegna del veicolo; inoltre contestava l’affermazione secondo cui non avrebbe chiesto la risoluzione della vendita, ritenendo sufficiente l’eccezione di inadempimento verso il finanziatore. La banca resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, sostenendo l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma della sentenza di primo grado, relativa alla mancata prova dell’invio della diffida ad adempiere. In cassazione il ricorso principale censurava violazione degli artt. 1218, 1460, 1476 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per asserita errata distribuzione dell’onere della prova e per pretesa erronea valutazione della non contestazione e delle prove; la banca insisteva con il ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretto l’assunto del giudice di merito secondo cui, nel credito al consumo collegato ex lege alla compravendita del bene, il finanziato che opponga al finanziatore l’eccezione di inadempimento fondata sull’inadempimento del contratto collegato deve provare i fatti impeditivi dedotti, cioè l’omesso adempimento del venditore (nel caso concreto, l’omessa consegna dell’autovettura). Ha escluso che operi, in questa materia, un principio di vicinanza della prova nel senso invocato dal ricorrente, poiché il fatto dedotto resta un fatto impeditivo della pretesa creditoria del finanziatore. Ha inoltre considerato inammissibile la censura sulla mancata consegna del veicolo, perché volta a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, e assorbite le ulteriori doglianze, compreso il ricorso incidentale condizionato della banca. La Corte ha condannato il ricorrente principale alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
La nuova procura richiesta per la decisione accelerata deve essere rilasciata e allegata alla richiesta stessa; la Corte rileva inoltre che non si applica la disciplina della definizione accelerata quando la decisione non coincide con la proposta del consigliere delegato.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità/inadempimento contrattuale, ma la Corte afferma che, nel caso di eccezione di inadempimento fondata sul contratto collegato, il debitore finanziato deve provare i fatti impeditivi dedotti.
L’eccezione di inadempimento può essere opposta dal finanziato al finanziatore sulla base dell’inadempimento del contratto collegato, ma resta fermo l’onere del debitore di provare i fatti impeditivi posti a fondamento dell’eccezione.
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione agli obblighi del venditore; la Corte la considera nel quadro della pretesa mancata consegna del bene collegato al finanziamento.
La Corte ribadisce che la distribuzione dell’onere probatorio segue la regola generale: chi deduce un fatto impeditivo della pretesa creditoria deve provarlo.
Richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte non accoglie la censura.
Invocato in relazione alla pretesa errata valutazione delle prove e della non contestazione; la Corte reputa la doglianza inammissibile o comunque infondata.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene che la censura miri in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato in punto di interesse ad agire/impugnare.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di giudicato interno.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di acquiescenza e stabilizzazione di capi non impugnati.
Nel regime pro tempore del credito al consumo collegato, il consumatore che abbia inutilmente costituito in mora il fornitore può agire contro il finanziatore entro i limiti del credito concesso; la Corte valorizza la struttura del collegamento negoziale e il fatto che il fondamento dell’eccezione resta l’inadempimento del contratto collegato.
È richiamato per definire il collegamento negoziale nel credito al consumo e la ripercussione delle vicende del contratto di acquisto su quello di finanziamento.
Richiamato insieme all’art. 121 TUB nel descrivere il collegamento negoziale tra credito e acquisto del bene.
art. 125-quinquies d.lgs. n. 385/1993
È menzionato per l’evoluzione normativa: nei contratti di credito collegati, l’inadempimento del fornitore può legittimare la risoluzione del contratto di credito dopo la mora del fornitore.
È richiamato nell’evoluzione normativa dell’art. 125-quinquies TUB come parametro di gravità dell’inadempimento del fornitore.
La Corte esclude l’applicazione della decisione conforme alla proposta del consigliere delegato perché la sentenza non coincide con la proposta.
Massime di principio
- Nel credito al consumo collegato ex lege al contratto di acquisto del bene o servizio, il finanziato può opporre al finanziatore l’eccezione di inadempimento fondata sull’inadempimento del contratto collegato, ma deve provare i fatti impeditivi specificamente dedotti a sostegno dell’eccezione.
- Il collegamento negoziale tra finanziamento e contratto di fornitura non trasferisce automaticamente sul finanziatore l’onere di provare l’adempimento del venditore: la prova del fatto impeditivo resta a carico del debitore che la allega.
- Quando si contesta in cassazione la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, non è ammesso sollecitare una nuova valutazione delle prove sotto la veste di violazione di legge o di vizio processuale, se la motivazione del merito supera il minimo costituzionale.
- Nel sistema del credito al consumo collegato, il contratto di finanziamento è funzionalmente inserito nel regolamento negoziale complessivo; tuttavia, ai fini dell’opponibilità dell’eccezione di inadempimento, resta decisivo l’accertamento del fatto costitutivo del fatto impeditivo allegato dal finanziato.
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