Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19605/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza instaurato per stabilire quale norma sia applicabile a una istanza dell'interessato volta all'ampliamento del luogo di dimora (per motivi di lavoro) in costanza di sorveglianza speciale: il Tribunale di Genova aveva trasmesso l'istanza alla Corte d'appello invocando l'art. 11 d.lgs. n. 159/2011 (modifica/revoca del provvedimento da parte dell'organo che lo ha emesso), mentre la Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'art. 12 d.lgs. n. 159/2011 (autorizzazione ad allontanarsi temporaneamente dal luogo di dimora coatto) e ha sollevato il conflitto negativo per far decidere la Corte di legittimità sulla competenza dell'organo deputato a decidere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale. La Corte ha ritenuto che l'istanza di autorizzazione ad allontanarsi temporaneamente dal luogo di soggiorno coatto rientri nella disciplina dell'art. 12 (conseguentemente la competenza spetta al presidente del tribunale indicato da tale norma) e non costituisca una modifica della misura ex art. 11, il quale regola la revoca o modifica del provvedimento quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che limita le autorizzazioni ex art. 12 a gravi e comprovati motivi (salute o famiglia), pur rilevando orientamenti (e ammettendo, in casi analoghi, la possibilità) che consentono l'autorizzazione per ragioni lavorative solo se gravi e comprovate; tuttavia, anche in tal ipotesi la competenza resta disciplinata dall'art. 12.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 11

    "2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura." "4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta."

    La Corte ha ritenuto che l'art. 11 disciplina la revoca o la modifica del provvedimento di prevenzione quando è venuta meno o è mutata la causa che lo ha determinato; non è il criterio di riferimento per l'autorizzazione temporanea all'allontanamento dal luogo di dimora coatto, salvo i casi di effettiva modifica della misura per i motivi specificati dalla norma.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 12

    "1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto." "2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5."

    La Corte ha individuato nell'art. 12 la norma applicabile all'istanza di autorizzazione ad allontanarsi temporaneamente dal luogo di soggiorno coatto: la competenza spetta al presidente del tribunale indicato dall'art. 5 (competenza territoriale), e quindi non è vincolata all'organo che ha emesso la misura di prevenzione. L'art. 12 ha quindi una funzione autonoma di attribuzione di competenza per questo tipo di istanze.

  • codice di procedura penale, artt. 28, 30, 32

    art. 28, comma 1, lett. b) e art. 30 (richiamati per la rimessione degli atti in caso di conflitto); art. 32, commi 1 e 2 (disciplinano la decisione sul conflitto di competenza e la comunicazione/trasmissione della sentenza).

    Gli articoli del codice di procedura penale sono stati richiamati per la procedura di risoluzione del conflitto negativo di competenza e per l'ordine di trasmissione degli atti e della comunicazione della decisione: la Corte ha applicato tali norme per dichiarare la competenza del Tribunale di Genova e disporre la trasmissione degli atti.

Massime di principio

  • La domanda di autorizzazione ad allontanarsi temporaneamente dal luogo di dimora coatto rientra nella disciplina dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2011: la competenza spetta al presidente del tribunale individuato dall'art. 5 (competenza territoriale), non necessariamente all'organo che ha emesso la misura.
  • L'art. 11 d.lgs. n. 159/2011 regola la revoca o la modifica del provvedimento di prevenzione quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato; non deve essere impiegato per contestare la competenza a decidere su autorizzazioni temporanee ad allontanarsi, salvo che si tratti effettivamente di una modifica del provvedimento per i motivi espressamente previsti.
  • Le autorizzazioni ad allontanarsi per ragioni diverse da salute o famiglia (es. lavoro) sono generalmente interpretate restrittivamente dalla giurisprudenza: possono essere ammesse solo se sussistono motivi gravemente e documentalmente comprovati che rendano assolutamente necessario l'allontanamento.
  • In presenza di un conflitto di competenza tra organi giurisdizionali, la procedura va esperita per via cortese (rimessione alla Corte suprema) e la decisione segue i criteri di legge: chi invoca la competenza deve indicare la norma di riferimento e dimostrare l'area di applicazione fattuale.
  • Per chi propone istanze di allontanamento temporaneo è opportuno rivolgersi direttamente al presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 12, comma 2, e documentare in modo rigoroso le "gravi e comprovate" ragioni che giustifichino l'allontanamento, tenendo conto che l'interpretazione giurisprudenziale prevalente è restrittiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.