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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33390/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto penalmente responsabile del reato di ricettazione di un motociclo di provenienza delittuosa. La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'11 febbraio 2026, pronunciata in accoglimento del concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la responsabilità e riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Nola limitandosi a rideterminare il trattamento sanzionatorio. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizi di motivazione relativi al trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena non fosse stata riportata integralmente. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché, nel concordato in appello, non sono deducibili vizi concernenti la determinazione della pena quando non si traducano nell'illegalità della sanzione, ossia nell'applicazione di una pena non compresa nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha rilevato che il motivo riguardava esclusivamente la determinazione e l'esposizione del trattamento sanzionatorio e non denunciava una pena illegale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La norma è indicata quale fattispecie di ricettazione del motociclo di provenienza delittuosa, della quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello sono deducibili in cassazione i vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; non sono invece deducibili le doglianze relative alla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È richiamato quale fondamento del motivo di ricorso relativo ai dedotti vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con procedura de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili soltanto le doglianze relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo processuale.
  • Nel concordato in appello sono inammissibili le censure riguardanti la determinazione della pena, comprese quelle relative alla motivazione o all'esposizione del trattamento sanzionatorio, quando non sia dedotta e dimostrata l'illegalità della sanzione.
  • La pena è illegale, ai fini dell'ammissibilità della censura proposta contro una sentenza resa in concordato in appello, quando non rientra nei limiti edittali oppure è diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneRiti alternativiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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