Cassazione Penale, Sentenza n. 38561/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la motivazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. In particolare si denunciavano: omissione e illogicità nella valutazione della gravità indiziaria rispetto alla partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (mancata distinzione tra una struttura organizzata e un mero concorso di persone; inesistenza di spiegazioni sul "ruolo nevralgico" attribuito allo Ielasi); mancata valutazione e risposta alle specifiche censure difensive, anche in relazione a fatti singoli (es. il capo 5) e la qualificazione di talune condotte come indicative di intraneità al sodalizio; carenza motivazionale circa la sussistenza e la natura stabile dell'organizzazione criminale; omissione di motivazione rispetto alla circostanza aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa (assenza di descrizione dei comportamenti "mafiosi" o "agevolatori"); e infine illogicità e insufficiente esplicitazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione), tenuto conto del consistente intervallo temporale dai fatti (2020) e della spontanea costituzione del ricorrente.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso ritenendo che il provvedimento impugnato fosse affetto da grave vizio motivazionale. Ha osservato che il Tribunale per il riesame si era limitato a rinviare per relationem all'ordinanza genetica e ad usare formule generiche (es. "plurimi e inequivoci rapporti criminali", "ruolo nevralgico") senza svolgere un autonomo e comprensibile vaglio critico degli elementi decisivi, né dare risposta puntuale alle censure difensive. Mancava un percorso logico-argomentativo minimo che rendesse intellegibile la valutazione della sussistenza di una struttura associativa, del contributo concreto fornito dallo Ielasi e della concretezza e attualità dei pericoli cautelari. Per questi motivi il provvedimento è stato annullato e si è disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, che dovrà riesaminare gravità indiziaria, pericolo di reiterazione e di fuga e adeguatezza della misura.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma di sostanza che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; è la fattispecie contestata (associazione per il traffico di cocaina) alla quale il Tribunale aveva ancorato la misura cautelare.
art. 111 Cost.
Richiamato per l'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; il giudice ha ritenuto che la motivazione del riesame non fosse conforme a tale obbligo.
Richiama l'obbligo di motivazione nel procedimento cautelare; la Corte ha evidenziato che il giudice non può limitarsi a rinvii per relationem o a formule stereotipate.
art. 6 CEDU
Principio del giusto processo e della motivazione comprensibile e accessibile delle decisioni giudiziarie. Usato per rafforzare l'esigenza di chiarezza nella decisione cautelare.
art. 309, comma 7, c.p.p. (richiamato nel provvedimento di rinvio)
Disposizione procedurale che disciplina la competenza per il nuovo esame dopo annullamento con rinvio; il provvedimento dispone il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- La motivazione dei provvedimenti cautelari deve essere autonoma e comprensibile: il richiamo per relationem a precedenti provvedimenti non esonera il giudice dall'indicare, anche sinteticamente, le ragioni che rendono credibile la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.
- Per sostenere la custodia cautelare per associazione a delinquere in materia di stupefacenti occorre documentare, oltre a singole condotte, l'esistenza di una struttura organizzata e stabile e il contributo concreto e specifico dell'indagato all'attività del sodalizio; mere affermazioni generiche sul "ruolo" non sono sufficienti.
- Il giudice deve valutare e rispondere esplicitamente alle censure difensive rilevanti: omissioni su punti specifici (es. contestazioni su singoli episodi utili alla ricostruzione) possono determinare l'annullamento del provvedimento cautelare per carenza motivazionale.
- Nella valutazione dei pericoli cautelari (fuga, reiterazione) va considerata la concretezza e l'attualità del rischio: il decorso del tempo rispetto ai fatti e comportamenti del soggetto (es. spontanea presentazione alle autorità) attenuano il pericolo e devono essere adeguatamente valutati.
- In presenza di motivazione carente, il rimedio è l'annullamento con rinvio: il giudice di merito chiamato a nuovo esame deve riesaminare gravità indiziaria, pericoli e proporzionalità della misura sulla base di un percorso logico-argomentativo esplicito.
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