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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (in località in Calabria). Primo motivo: omessa e insufficiente motivazione del Tribunale rispetto all'argomentazione difensiva secondo cui il ruolo di Milone nell'associazione di tipo familiare era privo di autonomia decisionale, essendo egli operante sotto le direttive del padre Michele (vertice del sodalizio); si censurava inoltre la mancata valutazione della natura 'familiare' dell'associazione e della distanza del luogo degli arresti dagli episodi contestati. Secondo motivo: inosservanza di norme processuali a pena di nullità per omessa disamina della memoria difensiva (richiamando l'art.178, comma 1, lett.c) c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale, nel sindacare l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di misura alternativa, non fosse tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni che giustificarono la custodia, ma soltanto a verificare la correttezza giuridica e l'adeguatezza motivazionale in relazione a fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare. Il Tribunale aveva valorizzato la conferma della responsabilità penale dell'imputato (con pena definitiva elevata) e la gravità delle condotte e del ruolo, ritenendo irrilevante il mero decorso del tempo. Le censure sono state giudicate generiche e prive di elementi nuovi idonei a scalfire le valutazioni cautelari. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.73 d.P.R. 9 aprile 1990, n.309

    Norma sostanziale richiamata per indicare i reati-fine (traffico di stupefacenti) in relazione ai quali è stata condannata la responsabilità dell'imputato; la condanna per tali reati ha inciso sulla valutazione della gravità e quindi sulle esigenze cautelari.

  • art.178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma processuale richiamata dalla difesa come base per invocare la nullità per omessa valutazione di atti/memorie; la Corte ha ritenuto però che l'omessa disamina fosse riferita a deduzioni generiche e quindi non fondasse una nullità di ordine generale.

  • art.616 c.p.p.

    Norma che consente l'imposizione di un contributo alla Cassa delle Ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte, valutata l'inammissibilità, ha disposto il versamento di euro 3.000,00.

  • Principio giurisprudenziale consolidato (Cass.) sul sindacato di appello avverso ordinanza cautelare

    La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il Tribunale in sede di appello contro il rigetto della richiesta di modifica della misura cautelare non è tenuto a un nuovo e pieno esame della sussistenza delle condizioni legittimanti la misura, ma deve controllare che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in relazione ai nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, che possano modificare il quadro probatorio o escludere esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello che esamina il rigetto di una richiesta di modifica della misura cautelare si limita a verificare la correttezza giuridica e l'adeguatezza della motivazione rispetto a fatti nuovi idonei a incidere sul quadro cautelare, non a riesaminare integralmente la sussistenza della misura.
  • La mera decorrenza del tempo di esecuzione della misura o l'osservanza delle prescrizioni non sono di per sé elementi sufficienti a escludere o attenuare le esigenze cautelari: occorrono fatti nuovi e concreti che dimostrino un mutamento della situazione.
  • La conferma di una condanna definitiva o in grado di appello può rafforzare le esigenze preventive e giustificare il mantenimento di una misura più afflittiva.
  • Le censure difensive devono proporre elementi concreti e specifici, non ripetizioni generiche delle stesse ragioni già esaminate: le deduzioni generiche sono inidonee a integrare motivi nuovi ai fini della modifica della misura.
  • L'omessa disamina di memorie difensive integra nullità solo se l'omissione riguarda argomenti rilevanti e specifici che il giudice non abbia considerato; la semplice asserzione di omissione, se riferita a contenuti generici, non è sufficiente.
  • Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende quando risulti privo di rilievo nuovo o manifestamente infondato.

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