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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42972/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugna la sentenza di assoluzione per il reato di lesioni personali (art. 590 c.p.) sostenendo: travisamento delle prove orali e mancanza di motivazione rispetto alle prove raccolte; motivazione apodittica e omissione nella valutazione del referto medico del pronto soccorso; violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 125 c.p.p. (mancata valutazione e valutazione meramente descrittiva delle prove); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 512 c.p.p. (errata considerazione delle dichiarazioni prodotte e delle attività istruttorie pregresse). Inoltre precisa l'ammissibilità del ricorso indicando che il procedimento è stato instaurato ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 274/2000 (citazione della persona offesa).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio a diversa composizione del giudice di merito per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato che la sentenza impugnata ha reiterato i vizi già segnalati nella precedente pronuncia rescindente: mancanza di una compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro, carenza di valutazione autonoma e motivata delle prove (testimonianze e documenti), illogicita' motivazionale nell'escludere efficacia causale nonostante la violazione del codice della strada da parte dell'imputato, e omissione nella considerazione del certificato medico. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole una condanna, purché la loro credibilita' e l'attendibilita' intrinseca siano valutate con motivazione adeguata e, se opportuno, riscontrate da elementi che escludano il sospetto di calunnia. La sentenza viene annullata con rinvio affinche' il giudice del merito ricostruisca la dinamica, indichi le norme del codice della strada violate e valuti l'efficacia causale della condotta dell'imputato rispetto al sinistro.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alle lesioni personali, contestata come fatto-reato alla base del procedimento; la Corte valuta i presupposti di responsabilita' rispetto alla dinamica del sinistro.

  • art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Stabilisce la procedura di citazione della persona offesa davanti al giudice di pace; la Corte conferma che la persona offesa, quale accusatore privato, e' legittimata a proporre ricorso per cassazione come il pubblico ministero.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; non incide sul merito ma sulla forma della requisitoria.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione fondati su vizi di motivazione; il ricorso ha contestato la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riguarda l'attendibilita' delle dichiarazioni; invocato per contestare la mera riproduzione delle dichiarazioni senza valutazione critica.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Norma sulla formazione e produzione delle dichiarazioni pregresse; utilizzata in rapporto all'acquisizione e valutazione delle predichiarazioni della persona offesa.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina il divieto di uso delle dichiarazioni rese in precedenza dai testi; la Corte ricorda che tale disciplina non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, che possono costituire prova autonoma se motivate con rigore.

  • Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Giurisprudenza - Bell'Arte)

    Principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa sono escluse dall'applicazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p., ma richiedono un vaglio rinforzato della credibilita' soggettiva e dell'attendibilita' intrinseca.

  • Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019 (Giurisprudenza)

    Conferma che i riscontri estrinseci alle dichiarazioni della persona offesa possono consistere in elementi idonei a escludere l'intento calunniatorio e non devono trasformarsi in prove autonome su ogni segmento della narrazione.

Massime di principio

  • La persona offesa che cita a giudizio davanti al giudice di pace e' legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento con ricorso per cassazione come il pubblico ministero.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ben motivate, costituire base esclusiva per l'accertamento della responsabilita' penale, ma richiedono una valutazione di credibilita' e attendibilita' piu' penetrante e rigorosa rispetto a qualsiasi altro teste.
  • Il giudice di merito deve sempre ricostruire in modo coerente e motivato la dinamica del fatto: la mera riproduzione di stralci di deposizioni senza valutazione autonoma non e' sufficiente e puo' giustificare l'annullamento.
  • In processi per sinistri stradali e' necessario valutare congiuntamente le prove orali e documentali (es. referti medici), indicare chiaramente le norme del codice della strada violate e spiegare il nesso di causalita' tra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo.
  • Se la Corte ha gia' censurato specifiche carenze motivazionali, il giudice chiamato a decidere in sede di rinvio deve affrontare e colmare puntualmente quelle lacune; il reiterarsi di vizi motivazionali porta a nuovo annullamento con rinvio.
  • L'assenza di esplicitazione del tipo di infrazione contestata o la motivazione illogica rispetto alle risultanze (per esempio confronti arbitrarî tra testimonianze e assunti non documentati) sono vizi correggibili solo con una nuova e completa istruttoria e motivazione.

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