Cassazione Penale, Sentenza n. 16278/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per detenzione e trasporto di stupefacente (circa 3 kg di hashish trovati sotto il sedile dell'auto condotta dal Lococo). La difesa ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, denunciando che il Tribunale avrebbe ripetuto apoditticamente le argomentazioni del Gip senza considerare le ragioni difensive (tra cui la versione secondo cui Lococo avrebbe preso un amico ad Orte usando l'auto paterna e non sarebbe stato a conoscenza della droga; il nervosismo sarebbe stato giustificato dalla perquisizione notturna); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, sostenendo che la giovane età, lo status di studente, l'assenza di precedenti e la convivenza con i genitori rendevano sproporzionata la misura cautelare e che non era stata adeguatamente motivata la differenziazione rispetto al coindagato che aveva ammesso la detenzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base degli elementi fattuali (ritrovamento di 30 panetti di hashish sotto il sedile, dichiarazioni spontanee del coindagato che assunse la responsabilità, le modalità del viaggio notturno con l'auto paterna, il nervosismo e la mancata collaborazione del Lococo) e che la versione difensiva non fosse credibile alla luce di tali elementi. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha approvato la valutazione del Tribunale secondo cui il consistente quantitativo di droga, le modalità del trasporto e gli elementi emersi consentivano di formulare una prognosi di rischio di reiterazione e di inserimento in un circuito criminale, rendendo inidonee misure meno afflittive. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità (controllo sulla logica e completezza della motivazione, non una riconsiderazione dei fatti). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la pronuncia dell'ordinanza (procedura di riesame sulle misure cautelari).
art. 73 comma 4 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che disciplina gli illeciti relativi agli stupefacenti, oggetto della contestazione penale.
art. 192 cod. proc. pen. comma 2
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte rileva che il comma 2 riguarda i criteri di valutazione della prova nel giudizio di merito e non si applica integralmente al grado cautelare: il criterio richiesto per le misure cautelari è meno rigoroso rispetto al giudizio di responsabilità.
art. 273 cod. proc. pen. (nonché comma 1-bis richiamato)
Definisce la soglia dei 'gravi indizi di colpevolezza' per l'adozione di misure cautelari; la Corte sottolinea che tale soglia non coincide con il criterio probatorio del giudizio di merito (art. 192 comma 2).
Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione). La Corte interpreta la lettera c) alla luce della giurisprudenza recente: 'attualità' del pericolo può essere desunta anche dalla personalità e dalle modalità del fatto.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma che ha inciso sull'art. 274 cod. proc. pen.; la Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale post-riforma in merito al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione.
Massime di principio
- In sede cautelare la soglia probatoria dei 'gravi indizi' è meno rigorosa rispetto al giudizio di merito: non si applicano pienamente i criteri dell'art. 192 comma 2.
- La valutazione del giudice del riesame sulle esigenze cautelari e sulla gravità indiziaria è sindacabile in Cassazione solo se manca o è manifestamente illogica la motivazione; non è consentito proporre in Cassazione una diversa valutazione dei fatti già esaminati in merito.
- La mera qualità di studente, la giovane età o l'assenza di precedenti non escludono la misura cautelare se le modalità dell'illecito (quantitativo significativo di stupefacente, orario e modalità del trasporto, circostanze del controllo) consentono di formulare una prognosi di rischio di reiterazione o di inserimento in circuito criminale.
- La condotta e l'atteggiamento tenuto al momento del controllo (nervosismo, refrattarietà, scarsa collaborazione) possono essere valorizzati come indizi rilevanti nel quadro indiziario, purché adeguatamente motivati.
- La posizione cautelare dei coindagati va valutata individualmente: l'ammissione di responsabilità di un coindagato o i suoi precedenti non impediscono di mantenere una misura diversa o più gravosa per un altro partecipante, se il suo contributo o la sua personalità lo giustificano.
- Se si contesta la motivazione del giudice del riesame, è necessario dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza di motivazione; la semplice proposta di una diversa lettura degli elementi non è sufficiente in Cassazione.
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