Cassazione Penale, Ordinanza n. 09334/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, osservando che non risultava che l'inammissibilità fosse stata determinata senza colpa della ricorrente, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Dall'ordinanza emerge che il primo motivo di ricorso non era stato dedotto in appello, quindi è stato ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità per difetto di devoluzione. Il secondo motivo riguardava la mancata esclusione della recidiva: la Corte di cassazione lo ha giudicato manifestamente infondato, rilevando che entrambe le sentenze di merito, in rapporto di doppia conforme, avevano offerto una motivazione adeguata sulla maggiore pericolosità dell'imputata, desunta dai precedenti penali, anche specifici, e dall'intensità del dolo.
Norme richiamate
La recidiva è stata ritenuta correttamente esclusa o non esclusa dai giudici di merito sulla base di una valutazione di maggiore pericolosità desunta dai precedenti penali e dall'intensità del dolo; la Corte di cassazione ne ha verificato la congrua motivazione in presenza di doppia conforme.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia dovuta a colpa del ricorrente.
Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso inammissibile sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono esaminabili censure che non siano state devolute con i motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, la presenza di "doppia conforme" rafforza la tenuta della motivazione di merito e limita lo spazio per censure meramente assertive sulla valutazione dei fatti.
- La mancata esclusione della recidiva è legittimamente sorretta da motivazione congrua se il giudice valorizza i precedenti penali, anche specifici, e l'intensità del dolo quale indice di maggiore pericolosità sociale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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