Cassazione Penale, Sentenza n. 20034/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per appello, sostenendo che: 1) la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, che avrebbe prodotto effetti anche sui termini riservati dal Tribunale per il deposito della motivazione, rendendo quindi tempestiva l'impugnazione; 2) non sarebbe stata applicata la nuova disposizione di cui all'art. 585, comma 1-bis, codice procedura penale, che aggiunge 15 giorni agli ordinari termini di impugnazione per l'imputato assente, rendendo pertanto anch'essa applicabile al loro caso. Di fatto, l'atto di impugnazione nel merito era stato depositato il 29 ottobre 2018, mentre il termine perentorio di 45 giorni previsto dall'art. 585 comma 1 lett. c) si era consumato il 15 ottobre 2018 in relazione al termine per il deposito della motivazione fissato dal Tribunale (sentenza del 19 giugno 2018, depositata il 9 agosto 2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza in diritto. Ha ritenuto che: 1) i termini per la redazione e il deposito della motivazione non siano soggetti a sospensione feriale (anche dopo la riduzione del periodo di sospensione feriale da 45 a 30 giorni operata dal d.l. n. 132/2014 poi convertito nella legge n. 162/2014), in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 42361/2017) e della giurisprudenza di merito citata; 2) la disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p., introdotta dall'art. 33 del d.lgs. 150/2022, è applicabile soltanto alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (criterio temporale fissato dall'art. 89 comma 3 del d.lgs. 150/2022 e dall'art. 99-bis del d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022), mentre la sentenza impugnata è del 12 giugno 2018, quindi la novella non si applica. Per queste ragioni l'impugnazione è stata considerata tardiva e inammissibile. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al potere della Corte d'appello di verificare il rispetto delle previsioni procedurali in materia di impugnazioni; la Corte territoriale ha esercitato correttamente tale controllo.
art. 591 comma 1 lett. c cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità delle impugnazioni e che è stata richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso presentato oltre termine.
art. 585 comma 1 lett. c cod. proc. pen.
termine perentorio di 45 giorni
Fissa il termine per proporre l'impugnazione (45 giorni) che è stato calcolato in relazione al termine per il deposito della motivazione; nella fattispecie il termine si era esaurito il 15/10/2018.
d.l. n. 132/2014 convertito nella legge 10/11/2014 n.162 (art. 16)
Ha ridotto il periodo di sospensione feriale da 45 a 30 giorni; comunque la Corte ha ritenuto che detta modifica non incida sull'assoggettabilità dei termini per il deposito della motivazione alla sospensione feriale.
Definisce i termini processuali soggetti a sospensione feriale: secondo la giurisprudenza i termini soggetti a sospensione sono soltanto quelli dettati per il compimento di atti del procedimento, non quelli per la redazione o deposito della motivazione.
Sez. U., n. 42361 del 20/7/2017
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che stabilisce che la sospensione feriale non si applica ai termini per la redazione e deposito della motivazione, principio richiamato nella decisione.
Sez. 5, n. 18328 del 24/2/2017
Decisione conforme citata a supporto del principio secondo cui i termini per la motivazione non ricadono nella sospensione feriale.
art. 33 d.lgs. 150/2022 (introduzione art. 585 comma 1-bis c.p.p.)
Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p. che concede 15 giorni in più agli imputati assenti; la Corte ha ritenuto tale norma non applicabile retroattivamente alle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della riforma.
art. 89 comma 3 d.lgs. 150/2022
Disposizione transitoria che stabilisce che le nuove norme sulle impugnazioni si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; criterio cronologico preso come parametro di applicazione.
art. 99-bis d.l. 162/2022 (convertito nella legge 199/2022)
Indica la data dalla quale la riforma è operativa (a partire dal 31/12/2022), e pertanto ai fini transitori esclude l'applicazione delle novità a sentenze pronunciate anteriormente.
Massime di principio
- I termini per proporre impugnazioni sono perentori: il deposito oltre il termine previsto rende l'impugnazione inammissibile.
- I termini connessi alla redazione e al deposito della motivazione non sono soggetti alla sospensione feriale (orientamento consolidato di Cassazione), pertanto non vanno prorogati per il periodo estivo.
- Le modifiche normative processuali (es. aggiunta di termini o maggiorazioni per l'impugnazione) si applicano solo se la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma, salvo diversa disposizione transitoria.
- Prima di esercitare l'impugnazione è fondamentale calcolare con precisione i termini arrotondando in base ai giorni riservati per il deposito della motivazione e verificare la data di pronuncia della sentenza per valutare l'applicabilità di eventuali novità legislative.
- In caso di inammissibilità per tardività il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende se non emergono elementi che escludano la colpa.
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