Cassazione Civile, Ordinanza n. 28875/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia trae origine dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di riscatto agrario proposta dal titolare asseritamente legittimato nei confronti degli acquirenti di un fondo rustico e degli eredi della venditrice. Il Tribunale aveva ritenuto insussistenti i presupposti del riscatto; la Corte d’appello di Brescia ha confermato il rigetto, fondando la decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio integrativa, dalla quale risultava l’inidoneità di gran parte del fondo a consentire una coltivazione economicamente apprezzabile, parametrata a un’attività imprenditoriale agricola. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: 1) violazione della legge agraria per avere la Corte d’appello richiesto la prova della redditività/economicità del fondo; 2) nullità per ultrapetizione e violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, assumendo che la questione della redditività non fosse devoluta; 3) omessa motivazione sui parametri di economicità e redditività; 4) ultrapetizione e violazione delle norme sulla consulenza tecnica d’ufficio, per avere disposto una nuova CTU in appello; 5) violazione del principio di non contestazione e dei limiti del thema decidendum; 6) omessa motivazione sulle critiche mosse alla CTU di secondo grado; 7) violazione delle norme sul valore della causa e sulla liquidazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, quarto, quinto e sesto motivi per difetto di specificità, mancata correlazione con la ratio decidendi effettiva o perché tendevano a una rivalutazione del merito; ha ritenuto infondati il terzo e il settimo motivo. In particolare, ha affermato che la decisione di merito era fondata non su un principio astratto di economicità, ma sull’accertamento di fatto, svolto tramite CTU, dell’inidoneità del fondo alla coltivazione; che il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza una motivazione analitica ulteriore, ove la consulenza sia congrua e abbia esaminato le osservazioni delle parti; che la CTU è disposta d’ufficio per integrare il sapere tecnico del giudice e i presupposti del riscatto agrario sono condizioni dell’azione rilevabili d’ufficio; che, in cassazione, la censura sul mancato rilievo della non contestazione deve indicare in modo specifico gli atti e i loro contenuti; che il valore della causa di riscatto agrario non va determinato secondo l’art. 15 c.p.c. per i diritti reali, ma in relazione al prezzo di compravendita oggetto di prelazione/riscatto. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambi i gruppi di controricorrenti e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Brescia che, a sua volta, aveva respinto l’appello contro il rigetto della domanda di riscatto agrario. La Corte ha valorizzato l’accertamento di merito compiuto tramite consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo che il motivo di ricorso non colpisse la reale ratio decidendi e che le censure processuali fossero inammissibili per genericità o per difetto di autosufficienza. Ha inoltre escluso errori nella motivazione sulla CTU e nella liquidazione delle spese, precisando che il valore della controversia in materia di riscatto agrario non segue il criterio dei diritti reali di cui all’art. 15 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore di entrambi i gruppi di resistenti.
Norme richiamate
richiamata quale base normativa della prelazione/riscatto agrario, ma la Corte osserva che i motivi non colpiscono la concreta ratio decidendi fondata su accertamento di fatto tramite CTU
richiamata quale disciplina agraria di riferimento, senza che la Corte ne ricavi un requisito di redditività astratto come preteso dal ricorrente
norma sul rito camerale in Cassazione
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure processuali
richiamato in relazione ai limiti del chiesto e pronunciato; la Corte esclude che vi sia stata ultrapetizione
richiamato dal ricorrente nel denunciare la violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum
richiamato dal ricorrente per lamentare omessa motivazione e lesione del diritto di difesa
richiamato nel quarto motivo in tema di consulenza tecnica d’ufficio
richiamato nel quinto motivo in relazione alla non contestazione e alla valutazione delle prove
richiamato nel quinto motivo in relazione alla CTU
richiamato dalla Corte per dichiarare inammissibile il quarto motivo per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti rilevanti
la Corte afferma che non è il criterio corretto per il valore della causa di riscatto agrario, che va riferito al prezzo di vendita oggetto di prelazione/riscatto
richiamato nel settimo motivo sulle spese di lite e sulla liquidazione dei compensi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura un principio astratto ma non l’accertamento di fatto posto a base della decisione, è inammissibile.
- In materia di riscatto agrario, i presupposti dell’azione devono essere accertati anche d’ufficio dal giudice; la consulenza tecnica d’ufficio può legittimamente essere disposta o rinnovata per integrare il sapere tecnico del giudice.
- Quando il giudice di merito ritiene convincenti le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto mediante il richiamo alle fonti del convincimento, specie se il consulente abbia replicato alle osservazioni delle parti.
- La censura in cassazione della valutazione delle risultanze peritali non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; occorre indicare in modo specifico le critiche già svolte nel giudizio di merito e trascriverne i passaggi decisivi.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede la puntuale indicazione del contenuto degli atti difensivi avversari e della specifica circostanza rimasta incontestata; in difetto, la censura è inammissibile.
- Ai fini della liquidazione del valore della causa in tema di prelazione e riscatto agrario, non si applica automaticamente il criterio dell’art. 15 c.p.c. dettato per i diritti reali, dovendosi invece considerare il prezzo di vendita oggetto del diritto esercitato.
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