Cassazione Civile, Ordinanza n. 19874/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di riscossione)
La controversia
La controversia riguardava un giudizio tributario in materia di ICI/IMU e accertamento. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale della contribuente e accolto l'appello incidentale dell'ente di riscossione. La società contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, al quale la controparte aveva resistito con controricorso chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, è stata depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta sia dalla ricorrente sia dalla controricorrente, con richiesta congiunta di estinzione del processo e compensazione delle spese, in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, come richiesto dalle parti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che tale misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando validamente depositata e sottoscritta dalle parti interessate, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In presenza di rinuncia concordata, le spese possono essere compensate se le parti lo richiedono.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato in via estensiva al di fuori dei casi espressamente previsti.
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