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Sentenza

Sentenza del 04/11/2024 n. 6629 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Ente non commerciale - Club "A.S.D - Gestione di attività sportiva - Quote differenziate per i soci clienti - Mancanza del libro dei verbali delle assemblee e mancata partecipazione dei soci alla vita associativa - Revoca dei benefici fiscali per le A.S.D. - Consegue - Accertamento del reddito d'impresa - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento per il periodo d'imposta 2016 con revoca delle agevolazioni fiscali previste per le A.S.D. e contestazione della mancata dichiarazione ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio rilevava che l'associazione erogava servizi sportivi dietro il pagamento di quote differenziate per i soci-clienti, mancava il libro dei verbali delle assemblee, lo statuto non era adeguato per godere delle agevolazioni, i soci non partecipavano alla vita associativa e non era stata presentata la comunicazione Mod. EAS (art. 30 d.l. 185/08 conv. 2/2009). Sulla base del PVC del 13/12/2018 l'Agenzia aveva ricostruito ricavi e costi e quantificato maggiori imposte, interessi e sanzioni.

La decisione

L'appello è stato parzialmente accolto. La Corte ha confermato la legittimità dell'accertamento nella sostanza, ritenendo che l'associazione non abbia provato i requisiti per le agevolazioni (assenza di concreta vita associativa, mancata tenuta dei verbali, mancata presentazione EAS, quote differenziate indicanti prestazioni concorrenziali). Tuttavia la Corte ha riformato la quantificazione dei maggiori ricavi includendo l'IVA secondo la pronuncia della Corte di Giustizia UE (C-521/19), rideterminando conseguentemente IRES e IRAP a importi inferiori rispetto al PVC originario. Spese compensate.

Norme richiamate

  • legge n. 398/1991

    Disciplina agevolativa per enti non commerciali; le agevolazioni possono essere escluse quando l'attività concreta dell'ente crea concorrenza sul mercato e non sono rispettati i requisiti sostanziali.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 111 ora 148

    Prevede i presupposti per l'esenzione/agevolazione fiscale per enti associativi non commerciali; richiede che statuto e vita associativa rispettino specifici requisiti e che l'ente provi il diritto alle agevolazioni.

  • TUIR, art. 143, comma 1

    Riferimento ai criteri di imputazione dei costi direttamente correlati all'attività; l'associazione non ha documentato costi maggiori tali da escludere la redditività accertata.

  • Direttiva UE 2006/112, artt. 73 e 78

    Definiscono la base imponibile IVA e come si ricostruisce a posteriori; la Corte ha applicato tali principi in combinazione con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

  • art. 30 d.l. 185/08 convertito in legge 2/2009 (Mod. EAS)

    Obbligo di comunicazione dei dati rilevanti (Mod. EAS) per fruire di particolari agevolazioni; la mancata presentazione è indice negativo ai fini della verifica dei requisiti.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-521/19 (01/07/2021)

    Stabilisce che, quando l'amministrazione ricostruisce a posteriori il corrispettivo, tale corrispettivo deve essere considerato comprensivo dell'IVA salvo il caso in cui il soggetto passivo possa effettivamente ripercuotere o detrarre l'IVA; applicata per includere l'IVA nella ricostruzione dei ricavi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. nn. 4872/2015, 21406/2012, 23228/2017, 30008/2022)

    Principi secondo cui le agevolazioni per enti associativi richiedono la prova dei requisiti sostanziali (statuto non sufficiente se la concreta attività non lo rispecchia) e l'onere della prova grava su chi chiede l'agevolazione.

Massime di principio

  • L'onere della prova circa il diritto alle agevolazioni fiscali per le A.S.D. grava sull'associazione: statuti e atti costitutivi formali non sono sufficienti se la concreta attività non dimostra il rispetto dei requisiti.
  • La mancata tenuta della documentazione obbligatoria (es. libro verbali assemblee) e la mancata presentazione del Mod. EAS sono elementi forti che possono giustificare la revoca dei benefici fiscali.
  • Quote associative differenziate e l'erogazione di servizi che appaiono confrontabili con offerte di mercato possono far ritenere sussistente attività commerciale concorrenziale, escludendo agevolazioni.
  • In caso di ricostruzione dei ricavi a posteriori dall'amministrazione tributaria, la giurisprudenza UE impone che il corrispettivo sia inteso comprensivo dell'IVA, salvo che il soggetto possa dimostrare la reale ripercussione/detraibilità dell'IVA.
  • Per difendersi efficacemente, un'associazione deve conservare e produrre documentazione che dimostri la concreta vita associativa (verbali, partecipazione dei soci), l'assenza di attività pubblicitarie/concorrenti, l'adeguamento statutario alle norme fiscali e la documentazione contabile che provi la correlazione costi/ricavi.
  • Anche se parte delle contestazioni può essere attenuata in sede di appello (es. ricalcolo IVA), la non prova dei requisiti sostanziali conduce generalmente al mantenimento dell'accertamento almeno parziale.

Testo integrale

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