Cassazione Penale, Ordinanza n. 37389/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello di Venezia che, in esito a concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato per entrambi la pena in anni sei di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Con l'unico motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che la pena fosse illegale perché il giudice di merito non aveva dato conto dei criteri di commisurazione previsti dagli artt. 133 e 133-bis c.p. La censura mirava, in sostanza, a contestare la motivazione sulla determinazione della pena nonostante la definizione concordata del giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che il motivo non era proponibile, poiché la sentenza di appello era stata emessa accogliendo un concordato tra le parti, con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. La pena, essendo stata determinata secondo il criterio concordato e rientrando nei limiti edittali, non era illegale; pertanto non era deducibile in cassazione il difetto di motivazione o altra questione attinente ai motivi rinunciati. Conseguentemente, la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, decidendo de plano.
Norme richiamate
Richiamato come base del concordato in appello, con rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli espressamente mantenuti.
Circostanza attenuante riconosciuta in appello e oggetto dell'unica questione residua dopo la rinuncia agli altri motivi.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Invocato dai ricorrenti per denunciare l'illegalità della pena; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita e quindi inammissibile.
Criteri di commisurazione della pena invocati dai ricorrenti, ma ritenuti non più deducibili in sede di legittimità dopo il concordato.
Ulteriore parametro di commisurazione della pena richiamato dai ricorrenti; la Corte ha escluso la rilevanza della doglianza sul punto.
Massime di principio
- Quando l'appello è definito con concordato tra le parti e con rinuncia a motivi ulteriori, in cassazione non possono essere dedotte questioni attinenti ai motivi rinunciati, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
- La doglianza sull'illegalità della pena è inammissibile se la pena è stata determinata secondo un criterio concordato e ricade entro i limiti edittali della fattispecie contestata.
- Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla pena non consente di riaprire il merito della commisurazione quando la decisione di appello sia il frutto di un accordo processuale validamente recepito dal giudice.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando emerge ictu oculi la preclusione derivante dalla modalità definitoria prescelta in appello.
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