Cassazione Penale, Sentenza n. 26766/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) nullità "derivata" della sentenza impugnata e di quella di primo grado per presunta invalidità, ex art. 178 lett. c) c.p.p., del decreto di citazione a giudizio, sostenendo che nel decreto mancava l'avviso all'imputato della facoltà di accedere alla messa alla prova (art. 168-bis c.p.); (2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare esiguità del danno (art. 62 n. 4 c.p.) relativo alla sottrazione di un portafogli contenente denaro o, comunque, carte di credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che il decreto di citazione a giudizio debba contenere l'avviso sulla messa alla prova: l'art. 552 lett. f) c.p.p., nella formulazione vigente al momento della vocatio in ius (18/06/2018), non impone tale obbligo e le cause di nullità sono tipiche e non estendibili. Ha inoltre escluso il fondamento del dubbio di legittimità costituzionale richiamando la diversa ratio delle pronunce costituzionali che hanno inciso su altri rimedi (decreto penale, giudizio immediato) in cui il termine per chiedere i riti alternativi è anticipato. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la tesi sulla particolare tenuità del danno: la Corte d'appello ha valutato che il portafogli conteneva "se non denaro, carte di credito", e la giurisprudenza di legittimità esclude la tenuità quando sono sottratte carte di pagamento, per il valore economico potenziale non determinabile e seriale. Conseguentemente è stata confermata la condanna per furto aggravato e sono state imposte al ricorrente le spese processuali e il pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di furto; la sentenza conferma la condanna per furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Prevede la circostanza attenuante della particolare esiguità del danno; la Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui l'attenuante postula un danno di valore economico pressoché irrisorio, condizione non integrata nel caso di sottrazione di carte di credito.
Disciplina la messa alla prova; il ricorrente ha invocato la mancata comunicazione di questa facoltà nel decreto di citazione, ma la Corte ha ritenuto che tale avviso non sia obbligatorio nel caso di citazione diretta a giudizio.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come base per contestare la validità del decreto di citazione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza atteso che la presunta nullità non rientra nelle ipotesi tipiche previste dalla norma.
art. 552 lett. f) cod. proc. pen. (formulazione vigente al 18/06/2018)
Non impone l'obbligo per il pubblico ministero di inserire nel decreto di citazione a giudizio l'avviso sulla facoltà di chiedere la messa alla prova; pertanto la sua omissione non determina nullità del decreto.
art. 460 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata indirettamente tramite la giurisprudenza costituzionale: la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui il decreto penale non contenesse avviso sulla messa alla prova, ma la Corte di Cassazione ha distinto tale situazione dalla citazione diretta a giudizio.
art. 456 comma 2 cod. proc. pen.
Analogamente richiamato rispetto al giudizio immediato: la Corte costituzionale ha imposto l'avviso in quella fattispecie, ma la Corte di Cassazione ha escluso analoga esigenza per la citazione diretta a giudizio.
art. 23 comma 8 legge n. 176 del 2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti (modalità indicate nel provvedimento); richiamata ex parte sul rito di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168-bis c.p.) non determina automaticamente la nullità del decreto: l'obbligo di avviso è previsto in modo specifico per altri strumenti (decreto penale, giudizio immediato) quando il termine per chiedere il rito alternativo è anticipato rispetto al dibattimento.
- Il dubbio di legittimità costituzionale di una norma processuale richiede che sussista un vulnus analogo a quello rilevato dalla Corte costituzionale nelle pronunce precedenti; non è sufficiente una mera analogia di tutela del diritto di difesa.
- Per ottenere la circostanza attenuante della particolare tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.) è necessario dimostrare che il danno patrimoniale sia di entità praticamente irrilevante; la sottrazione di carte di pagamento, anche se il valore materiale del supporto è basso, di norma esclude l'attenuante per il potenziale valore economico seriale e indeterminato dello strumento.
- In sede di ricorso per cassazione, motivi manifestamente in contrasto con il dato normativo o con la giurisprudenza consolidata sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende).
- In situazioni analoghe è consigliabile presentare tempestivamente all'udienza di dibattimento eventuali richieste di messa alla prova o valutare riti alternativi quando il termine per proporli non sia sospeso, e documentare in concreto l'entità del danno quando si invoca la tenue offensività.
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