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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18360/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su due censure principali: 1) nullità del giudizio di rinvio per violazione del diritto di difesa, atteso che la Corte d'appello, nel rito a trattazione scritta, non ha considerato la memoria difensiva depositata tramite PEC il 1° febbraio 2021 con la quale la difesa aveva replicato alle conclusioni del pubblico ministero; dalla sentenza di appello emerge infatti che il giudice ha ritenuto che la difesa non avesse formulato richieste scritte, con conseguente impedimento al contraddittorio scritto; 2) violazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione nel giudizio di comparazione delle circostanze (ossia nella valutazione della prevalenza delle aggravanti rispetto all'attenuante). Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza del 10/02/2021 della Corte d'appello di Lecce.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che il giudizio di rinvio era celebrato con la procedura a trattazione scritta (art.23-bis DL 28/10/2020, n.137 conv. L.18/12/2020, n.176), che il pubblico ministero aveva depositato le proprie conclusioni e che la difesa aveva depositato memoria replicativa via PEC; la mancata considerazione da parte della Corte d'appello delle conclusioni difensive ha determinato la lesione del diritto di difesa e la perdita della parità del contraddittorio nel rito scritto. Tale violazione processuale è stata qualificata come causa di nullità ai sensi dell'art.178, lettera c), c.p.p. Per questi motivi la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Lecce. Non è stata decisa nel merito la questione della comparazione delle circostanze (secondo motivo), dato l'annullamento per vizio procedurale.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    Aggravante richiamata nel giudizio di merito; la Cassazione nel 2017 aveva ritenuto infondato il motivo relativo a tale aggravante nella decisione rescindente.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello nel giudizio di rinvio; la sua incidenza sulla commisurazione della pena è stata oggetto di valutazione comparativa con le aggravanti.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma richiamata nel ricorso per contestare il modo in cui la Corte di appello ha effettuato la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; il vizio è stato eccepito come difetto di motivazione.

  • art. 23-bis D.L. 28/10/2020, n.137 conv. L. 18/12/2020, n.176

    Normativa che disciplina la procedura a trattazione scritta utilizzata per il giudizio di rinvio; la disciplina implica che il contraddittorio avvenga attraverso memorie scritte e che tali atti vengano valutati dal giudice.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità degli atti processuali compiuti in violazione delle norme che garantiscono il diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto applicabile questa causa di nullità alla mancata valutazione della memoria difensiva nel rito a trattazione scritta.

Massime di principio

  • Nel rito a trattazione scritta (art.23-bis DL 137/2020 conv. L.176/2020) le memorie difensive depositate nei termini costituiscono il mezzo principale del contraddittorio: il giudice deve prenderle in considerazione e valutare le argomentazioni difensive.
  • La mancata valutazione di una memoria difensiva che contenga argomenti decisivi e non confutati può integrare una lesione del diritto di difesa e, se l'omissione impedisce la parità del contraddittorio, dar luogo alla nullità del giudizio ai sensi dell'art.178 c.p.p.
  • Non ogni omissione formale di valutazione di una memoria determina automaticamente la nullità: quando la memoria contenga solo argomentazioni ininfluenti o già esaminate, l'omissione può risolversi in un vizio di motivazione o in una manifesta illogicità non sempre sanzionata con nullità.
  • In situazioni analoghe è fondamentale conservare e poter documentare il deposito (ricevute PEC, attestazioni di avvenuta trasmissione) e, se il giudice dichiara di non aver avuto memoria, sollevare immediatamente l'eccezione processuale e chiedere la declaratoria di nullità o, in subordine, la reintegrazione del contraddittorio.
  • Se la Corte di cassazione annulla per vizio procedurale legato al contraddittorio scritto, il processo è rinviato per nuovo giudizio e la nuova sezione di merito dovrà riesaminare le conclusioni di entrambe le parti, valutando nuovamente la comparazione tra aggravanti e attenuanti.

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