Cassazione Penale, Sentenza n. 18360/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su due censure principali: 1) nullità del giudizio di rinvio per violazione del diritto di difesa, atteso che la Corte d'appello, nel rito a trattazione scritta, non ha considerato la memoria difensiva depositata tramite PEC il 1° febbraio 2021 con la quale la difesa aveva replicato alle conclusioni del pubblico ministero; dalla sentenza di appello emerge infatti che il giudice ha ritenuto che la difesa non avesse formulato richieste scritte, con conseguente impedimento al contraddittorio scritto; 2) violazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione nel giudizio di comparazione delle circostanze (ossia nella valutazione della prevalenza delle aggravanti rispetto all'attenuante). Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza del 10/02/2021 della Corte d'appello di Lecce.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che il giudizio di rinvio era celebrato con la procedura a trattazione scritta (art.23-bis DL 28/10/2020, n.137 conv. L.18/12/2020, n.176), che il pubblico ministero aveva depositato le proprie conclusioni e che la difesa aveva depositato memoria replicativa via PEC; la mancata considerazione da parte della Corte d'appello delle conclusioni difensive ha determinato la lesione del diritto di difesa e la perdita della parità del contraddittorio nel rito scritto. Tale violazione processuale è stata qualificata come causa di nullità ai sensi dell'art.178, lettera c), c.p.p. Per questi motivi la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Lecce. Non è stata decisa nel merito la questione della comparazione delle circostanze (secondo motivo), dato l'annullamento per vizio procedurale.
Norme richiamate
Aggravante richiamata nel giudizio di merito; la Cassazione nel 2017 aveva ritenuto infondato il motivo relativo a tale aggravante nella decisione rescindente.
Attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello nel giudizio di rinvio; la sua incidenza sulla commisurazione della pena è stata oggetto di valutazione comparativa con le aggravanti.
Norma richiamata nel ricorso per contestare il modo in cui la Corte di appello ha effettuato la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; il vizio è stato eccepito come difetto di motivazione.
art. 23-bis D.L. 28/10/2020, n.137 conv. L. 18/12/2020, n.176
Normativa che disciplina la procedura a trattazione scritta utilizzata per il giudizio di rinvio; la disciplina implica che il contraddittorio avvenga attraverso memorie scritte e che tali atti vengano valutati dal giudice.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità degli atti processuali compiuti in violazione delle norme che garantiscono il diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto applicabile questa causa di nullità alla mancata valutazione della memoria difensiva nel rito a trattazione scritta.
Massime di principio
- Nel rito a trattazione scritta (art.23-bis DL 137/2020 conv. L.176/2020) le memorie difensive depositate nei termini costituiscono il mezzo principale del contraddittorio: il giudice deve prenderle in considerazione e valutare le argomentazioni difensive.
- La mancata valutazione di una memoria difensiva che contenga argomenti decisivi e non confutati può integrare una lesione del diritto di difesa e, se l'omissione impedisce la parità del contraddittorio, dar luogo alla nullità del giudizio ai sensi dell'art.178 c.p.p.
- Non ogni omissione formale di valutazione di una memoria determina automaticamente la nullità: quando la memoria contenga solo argomentazioni ininfluenti o già esaminate, l'omissione può risolversi in un vizio di motivazione o in una manifesta illogicità non sempre sanzionata con nullità.
- In situazioni analoghe è fondamentale conservare e poter documentare il deposito (ricevute PEC, attestazioni di avvenuta trasmissione) e, se il giudice dichiara di non aver avuto memoria, sollevare immediatamente l'eccezione processuale e chiedere la declaratoria di nullità o, in subordine, la reintegrazione del contraddittorio.
- Se la Corte di cassazione annulla per vizio procedurale legato al contraddittorio scritto, il processo è rinviato per nuovo giudizio e la nuova sezione di merito dovrà riesaminare le conclusioni di entrambe le parti, valutando nuovamente la comparazione tra aggravanti e attenuanti.
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