Cassazione Penale, Sentenza n. 45849/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/02/2022 che, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato il non doversi procedere per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e appropriazione indebita (art. 646 c.p.) perché estinti per prescrizione, confermando però le statuizioni civili. Il ricorso in Cassazione deduce tre motivi principali: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancata notificazione al domicilio eletto in Tivoli (sostenendo invece che la notifica sia stata eseguita a Marano/ al difensore), con conseguente nullità assoluta degli atti introduttivi; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità per il capo A (truffa), per presunta omissione di risposta della Corte alle doglianze difensive e lacunosità istruttoria (anche in relazione a documenti e riconoscimenti su assegni/vaglia); 3) analoga censura sulla responsabilità per il capo B (appropriazione indebita).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'eccezione di nullità della notifica si fondava su un presupposto fattuale errato: l'elezione di domicilio in Marano era riferita allo stesso procedimento e la notifica effettuata al difensore di ufficio, dopo la rinuncia del difensore di fiducia, è risultata rituale ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; la successiva elezione di domicilio in Tivoli non era stata tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria per gli effetti di cui all'art. 162 c.p.p. Inoltre, molte delle doglianze attengono a valutazioni di merito e prova, materie non sindacabili in Cassazione se non per profili di diritto; pertanto i motivi relativi alla responsabilità sono stati ritenuti inammissibili per essere ricadenti in mera rivalutazione di fatto. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende e alla rifusione in solido con Poste Italiane S.p.A. delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Anna Barbieri (liquidate in euro 3.167,00 oltre accessori), nonché alla rifusione delle spese a favore di Poste Italiane S.p.A.
Norme richiamate
Consente la notifica all'avvocato dell'imputato in caso di irreperibilità dello stesso; la Corte ha ritenuto rituale la notifica al difensore di ufficio dopo la rinuncia del difensore di fiducia
Stabilisce l'obbligo per l'imputato di comunicare tempestivamente al giudice la nuova elezione di domicilio; la mancata comunicazione ha impedito di ritenere efficace la successiva elezione di domicilio a fini della notifica
Prevede la sanatoria di nullità relative agli atti introduttivi che non siano state eccepite in tempo utile e che risultino così sanate dalla sentenza di primo grado; la Corte ha richiamato tale principio per escludere la nullità come motivo decisivo
Norma che punisce il reato di truffa; nel procedimento la relativa imputazione era stata contestata e la responsabilità fatta oggetto di valutazioni di prova confermate dal merito
Norma che punisce l'appropriazione indebita; la Corte di merito aveva ritenuto sussistenti elementi probatori a carico dell'imputato, valutazione non sindacabile in Cassazione se non per profili di diritto
art. 61, numeri 5, 7, 11 e art. 81 c.p.
Circostanze e norme relative alla determinazione della responsabilità e della pena richiamate nella rubrica dei capi di imputazione; menzionate nel capo di imputazione ma non oggetto di specifica riforma in Cassazione
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio di imposizione della somma alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'elezione di domicilio deve essere tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria; la mancata comunicazione può rendere valida una notificazione eseguita al domicilio anteriormente eletto o al difensore, ai sensi degli artt. 161 e 162 c.p.p.
- La notifica al difensore (anche d'ufficio) è valida quando l'imputato è irreperibile e il difensore risulta nominato o notificato; la rinuncia del difensore di fiducia e la conseguente nomina del difensore d'ufficio legittimano la notifica al difensore secondo l'art. 161 c.p.p.
- Eventuali nullità degli atti introduttivi non eccepite in sede di merito possono risultare sanate dalla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; pertanto la contestazione tardiva in Cassazione su profili di nullità del procedimento introduttivo può non essere accolta
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione della prova: le censure che implichino rivalutazione dei fatti e delle fonti di prova sono generalmente inammissibili se non prospettano specifici vizi di diritto o illogicità manifesta nella motivazione del giudice del merito
- Non possono essere introdotti in Cassazione nuovi profili di doglianza fatti non sollevati nei gradi precedenti; la preclusione interessa anche rilevamenti di fatto che richiedano accertamenti probatori
- L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare l'addebito delle spese processuali, l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende e la condanna alla rifusione delle spese a favore delle parti costituite, anche in solido con il responsabile civile, quando accertato
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