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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45849/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/02/2022 che, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato il non doversi procedere per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e appropriazione indebita (art. 646 c.p.) perché estinti per prescrizione, confermando però le statuizioni civili. Il ricorso in Cassazione deduce tre motivi principali: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancata notificazione al domicilio eletto in Tivoli (sostenendo invece che la notifica sia stata eseguita a Marano/ al difensore), con conseguente nullità assoluta degli atti introduttivi; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità per il capo A (truffa), per presunta omissione di risposta della Corte alle doglianze difensive e lacunosità istruttoria (anche in relazione a documenti e riconoscimenti su assegni/vaglia); 3) analoga censura sulla responsabilità per il capo B (appropriazione indebita).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'eccezione di nullità della notifica si fondava su un presupposto fattuale errato: l'elezione di domicilio in Marano era riferita allo stesso procedimento e la notifica effettuata al difensore di ufficio, dopo la rinuncia del difensore di fiducia, è risultata rituale ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; la successiva elezione di domicilio in Tivoli non era stata tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria per gli effetti di cui all'art. 162 c.p.p. Inoltre, molte delle doglianze attengono a valutazioni di merito e prova, materie non sindacabili in Cassazione se non per profili di diritto; pertanto i motivi relativi alla responsabilità sono stati ritenuti inammissibili per essere ricadenti in mera rivalutazione di fatto. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende e alla rifusione in solido con Poste Italiane S.p.A. delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Anna Barbieri (liquidate in euro 3.167,00 oltre accessori), nonché alla rifusione delle spese a favore di Poste Italiane S.p.A.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.p., comma 4

    Consente la notifica all'avvocato dell'imputato in caso di irreperibilità dello stesso; la Corte ha ritenuto rituale la notifica al difensore di ufficio dopo la rinuncia del difensore di fiducia

  • art. 162 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo per l'imputato di comunicare tempestivamente al giudice la nuova elezione di domicilio; la mancata comunicazione ha impedito di ritenere efficace la successiva elezione di domicilio a fini della notifica

  • art. 180 c.p.p.

    Prevede la sanatoria di nullità relative agli atti introduttivi che non siano state eccepite in tempo utile e che risultino così sanate dalla sentenza di primo grado; la Corte ha richiamato tale principio per escludere la nullità come motivo decisivo

  • art. 640 c.p.

    Norma che punisce il reato di truffa; nel procedimento la relativa imputazione era stata contestata e la responsabilità fatta oggetto di valutazioni di prova confermate dal merito

  • art. 646 c.p.

    Norma che punisce l'appropriazione indebita; la Corte di merito aveva ritenuto sussistenti elementi probatori a carico dell'imputato, valutazione non sindacabile in Cassazione se non per profili di diritto

  • art. 61, numeri 5, 7, 11 e art. 81 c.p.

    Circostanze e norme relative alla determinazione della responsabilità e della pena richiamate nella rubrica dei capi di imputazione; menzionate nel capo di imputazione ma non oggetto di specifica riforma in Cassazione

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al criterio di imposizione della somma alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio deve essere tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria; la mancata comunicazione può rendere valida una notificazione eseguita al domicilio anteriormente eletto o al difensore, ai sensi degli artt. 161 e 162 c.p.p.
  • La notifica al difensore (anche d'ufficio) è valida quando l'imputato è irreperibile e il difensore risulta nominato o notificato; la rinuncia del difensore di fiducia e la conseguente nomina del difensore d'ufficio legittimano la notifica al difensore secondo l'art. 161 c.p.p.
  • Eventuali nullità degli atti introduttivi non eccepite in sede di merito possono risultare sanate dalla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; pertanto la contestazione tardiva in Cassazione su profili di nullità del procedimento introduttivo può non essere accolta
  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione della prova: le censure che implichino rivalutazione dei fatti e delle fonti di prova sono generalmente inammissibili se non prospettano specifici vizi di diritto o illogicità manifesta nella motivazione del giudice del merito
  • Non possono essere introdotti in Cassazione nuovi profili di doglianza fatti non sollevati nei gradi precedenti; la preclusione interessa anche rilevamenti di fatto che richiedano accertamenti probatori
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare l'addebito delle spese processuali, l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende e la condanna alla rifusione delle spese a favore delle parti costituite, anche in solido con il responsabile civile, quando accertato

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