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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27819/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.i.p. del 10 giugno 2023 limitatamente ai capi 1), 48), 49) e 50). Ha dichiarato la cessazione della misura cautelare per quelle imputazioni e ordinato l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altri titoli. La conferma della custodia in carcere è invece rimasta per le restanti imputazioni non annullate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la carenza e la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame in ordine alle imputazioni cautelari: partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e più capi di estorsione aggravata (capi 48, 49, 50). Si denunciava, tra l'altro, il travisamento di una intercettazione (che neutralizza il presunto elemento probatorio), la mancanza di indicazione delle modalità costrittive e della riferibilità delle condotte al ricorrente, il distacco temporale tra le intercettazioni e i fatti contestati, l'assenza di prova del danno o del vantaggio illecito (nel caso di presunte estorsioni contrattuali) e l'assenza di elementi specifici e temporali che colleghino il ricorrente al ruolo apicale nell'associazione mafiosa.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1))

    Richiesto un quadro indiziario specifico, temporale e dotato della necessaria gravita' per affermare la partecipazione; elementi generici o non temporally corroborati non sono idonei a sostenere la misura cautelare

  • art. 512-bis cod. pen.

    reato richiamato al capo 161)

    Norma citata nella contestazione; la valutazione indiziaria deve mostrare il concreto svolgimento del reato e la riferibilità all'indagato

  • art. 273 cod. proc. pen.

    motivazione dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari

    Impone al giudice di selezionare e qualificare gli indizi significativi e di darne motivazione adeguata; carenze non colmabili comportano annullamento

  • artt. 325, 606, 627 cod. proc. pen.

    censure in tema di violazione di legge e difetto motivazionale nell'impugnazione

    Rilevata la necessità che il giudice di rinvio segua le indicazioni della sentenza rescindente e fornisca argomentazione puntuale rispetto ai profili richiamati

  • artt. 125, comma 3; 192; 273; 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen.; 629 cod. pen.

    norme richiamate nei motivi relativi alla valutazione delle intercettazioni e della gravita' indiziaria

    Richiedono corretto utilizzo e trascrizione delle intercettazioni e la valutazione circostanziata della gravita' degli indizi; errori di trascrizione o interpretazione annullano il valore probatorio

  • art. 111 Cost.

    principio della ragionevole durata del processo

    Utilizzato per giustificare l'annullamento senza rinvio quando la motivazione è totalmente carente e non utilmente integrabile, per evitare ulteriore compressione della libertà personale

  • art. 13 Cost.

    tutela della libertà personale

    Richiama il principio che la limitazione della libertà individuale deve essere giustificata da provvedimenti motivati; la mancanza di motivazione rende ingiustificato il sacrificio della libertà

  • art. 626 cod. proc. pen.

    adempimenti a cura della cancelleria per l'esecuzione dell'ordine di liberazione

    Norma procedurale richiamata per l'attuazione pratica della cessazione della misura cautelare

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario

    Obblighi di comunicazione per la liberazione dell'indagato e per gli adempimenti conseguenti

Massime di principio

  • Per misure cautelari che si fondano su indizi di reati complessi (partecipazione mafiosa, estorsione) la motivazione deve contenere elementi specifici, attuali e di gravita' sufficiente; indizi generici o riferimenti temporali difettosi non reggono.
  • Le intercettazioni vanno trascritte e interpretate con precisione: travisamenti o omissioni nella trascrizione possono neutralizzare il valore probatorio dell'intercettazione.
  • Per contestare un'estorsione è necessario descrivere chiaramente le modalità della costrizione, l'oggetto della pretesa, il danno o il vantaggio illecito e la riferibilità al soggetto, con correlazione temporale agli atti contestati.
  • La prova di una presunta successione di ruolo in un'associazione mafiosa richiede riscontri temporali e indizi che colleghino concretamente il soggetto alla direzione/opere dell'associazione nel periodo contestato; atti e dichiarazioni riferiti a periodi anteriori non sono automaticamente probativi per fatti successivi.
  • Il giudice di riesame, chiamato a integrare la motivazione dopo una sentenza di annullamento, deve fornire argomentazioni puntuali e non limitarsi a richiami generici o a riproduzioni di atti d'indagine non specificati; altrimenti la Cassazione puo' annullare senza rinvio per motivazione del tutto carente.
  • Quando la motivazione risulta totalmente carente e non integrabile, il principio della ragionevole durata del processo e la tutela della liberta' personale possono giustificare l'annullamento senza rinvio e la cessazione immediata della misura cautelare.

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