Cassazione Penale, Sentenza n. 27819/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.i.p. del 10 giugno 2023 limitatamente ai capi 1), 48), 49) e 50). Ha dichiarato la cessazione della misura cautelare per quelle imputazioni e ordinato l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altri titoli. La conferma della custodia in carcere è invece rimasta per le restanti imputazioni non annullate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la carenza e la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame in ordine alle imputazioni cautelari: partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e più capi di estorsione aggravata (capi 48, 49, 50). Si denunciava, tra l'altro, il travisamento di una intercettazione (che neutralizza il presunto elemento probatorio), la mancanza di indicazione delle modalità costrittive e della riferibilità delle condotte al ricorrente, il distacco temporale tra le intercettazioni e i fatti contestati, l'assenza di prova del danno o del vantaggio illecito (nel caso di presunte estorsioni contrattuali) e l'assenza di elementi specifici e temporali che colleghino il ricorrente al ruolo apicale nell'associazione mafiosa.
Norme richiamate
partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1))
Richiesto un quadro indiziario specifico, temporale e dotato della necessaria gravita' per affermare la partecipazione; elementi generici o non temporally corroborati non sono idonei a sostenere la misura cautelare
reato richiamato al capo 161)
Norma citata nella contestazione; la valutazione indiziaria deve mostrare il concreto svolgimento del reato e la riferibilità all'indagato
motivazione dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari
Impone al giudice di selezionare e qualificare gli indizi significativi e di darne motivazione adeguata; carenze non colmabili comportano annullamento
artt. 325, 606, 627 cod. proc. pen.
censure in tema di violazione di legge e difetto motivazionale nell'impugnazione
Rilevata la necessità che il giudice di rinvio segua le indicazioni della sentenza rescindente e fornisca argomentazione puntuale rispetto ai profili richiamati
artt. 125, comma 3; 192; 273; 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen.; 629 cod. pen.
norme richiamate nei motivi relativi alla valutazione delle intercettazioni e della gravita' indiziaria
Richiedono corretto utilizzo e trascrizione delle intercettazioni e la valutazione circostanziata della gravita' degli indizi; errori di trascrizione o interpretazione annullano il valore probatorio
art. 111 Cost.
principio della ragionevole durata del processo
Utilizzato per giustificare l'annullamento senza rinvio quando la motivazione è totalmente carente e non utilmente integrabile, per evitare ulteriore compressione della libertà personale
art. 13 Cost.
tutela della libertà personale
Richiama il principio che la limitazione della libertà individuale deve essere giustificata da provvedimenti motivati; la mancanza di motivazione rende ingiustificato il sacrificio della libertà
adempimenti a cura della cancelleria per l'esecuzione dell'ordine di liberazione
Norma procedurale richiamata per l'attuazione pratica della cessazione della misura cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario
Obblighi di comunicazione per la liberazione dell'indagato e per gli adempimenti conseguenti
Massime di principio
- Per misure cautelari che si fondano su indizi di reati complessi (partecipazione mafiosa, estorsione) la motivazione deve contenere elementi specifici, attuali e di gravita' sufficiente; indizi generici o riferimenti temporali difettosi non reggono.
- Le intercettazioni vanno trascritte e interpretate con precisione: travisamenti o omissioni nella trascrizione possono neutralizzare il valore probatorio dell'intercettazione.
- Per contestare un'estorsione è necessario descrivere chiaramente le modalità della costrizione, l'oggetto della pretesa, il danno o il vantaggio illecito e la riferibilità al soggetto, con correlazione temporale agli atti contestati.
- La prova di una presunta successione di ruolo in un'associazione mafiosa richiede riscontri temporali e indizi che colleghino concretamente il soggetto alla direzione/opere dell'associazione nel periodo contestato; atti e dichiarazioni riferiti a periodi anteriori non sono automaticamente probativi per fatti successivi.
- Il giudice di riesame, chiamato a integrare la motivazione dopo una sentenza di annullamento, deve fornire argomentazioni puntuali e non limitarsi a richiami generici o a riproduzioni di atti d'indagine non specificati; altrimenti la Cassazione puo' annullare senza rinvio per motivazione del tutto carente.
- Quando la motivazione risulta totalmente carente e non integrabile, il principio della ragionevole durata del processo e la tutela della liberta' personale possono giustificare l'annullamento senza rinvio e la cessazione immediata della misura cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27516/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27521/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27522/2024 del 11/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →