Cassazione Penale, Sentenza n. 483/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che li aveva confermati colpevoli, contestando: 1) un errore materiale nel dispositivo (la Corte avrebbe riconosciuto l'attenuante ex art.114 c.p. a Scocco anziché a Bonci, sebbene la motivazione riconoscesse l'attenuante a Bonci); 2) la qualificazione del fatto come rapina impropria (art.628 c.p.) anziché come furto aggravato e minaccia (artt.624, 625 c.p.), sostenendo l'interruzione dell'unitarietà dell'azione; 3) l'illegittimità della pena inflitta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.86/2024 che ha introdotto la possibilità di una diminuzione per i fatti di lieve entità ex art.628 c.p.; 4) la mancata esclusione dell'aggravante delle "più persone riunite" (art.628, comma 3, n.1 c.p.). I ricorrenti chiedevano correzione del dispositivo, riconsiderazione della qualificazione e/o applicazione della diminuzione di pena per lieve entità e contestavano l'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) ritenuto fondati i primi motivi comuni ai due ricorsi e disposto la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza della Corte d'appello: l'attenuante ex art.114 c.p. va riconosciuta a Bonci Daniele (non a Scocco) e le conseguenti parole sul dispositivo (compresa la revoca delle pene accessorie) devono intendersi riferite a Bonci; 2) rigettato nel resto i ricorsi, confermando la qualificazione dei fatti come rapina impropria e la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite; 3) dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla lieve entità poiché aspecifici e/o riconducibili a una mera diversa lettura della prova; 4) condannato i ricorrenti alle spese processuali. In sintesi: correzione formale del dispositivo (attenuante attribuita a Bonci) e conferma dei punti sostanziali della decisione impugnata.
Norme richiamate
Circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza: riconosciuta dalla Corte d'appello in favore di Bonci e correttamente attribuita mediante correzione dell'errore materiale del dispositivo
Norma sulla rapina impropria: la Corte di cassazione conferma che la rapina impropria può sussistere anche se tra sottrazione e violenza/minaccia intercorre un intervallo temporale; la violenza/minaccia può avvenire in luogo diverso e in danno di persona diversa dal derubato, purché non si interrompa l'unitarietà dell'azione
sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
sentenza n. 86 del 16/04/2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.628, secondo comma, nella parte in cui non prevede una diminuzione fino a un terzo per i casi di lieve entità; la Corte di cassazione ha richiamato la pronuncia ma ha ritenuto inammissibili i motivi perché mancava una specifica argomentazione sugli indici di lieve entità
Norme sui motivi di ricorso per cassazione: sono state valutate le lett. b), c), e) per censurare errori di diritto, travisamento della prova o mancanze/contraddizioni della motivazione; la Corte rammenta i limiti del sindacato di legittimità
Richiama i criteri per la correzione degli errori materiali nel dispositivo in relazione alla motivazione; la Corte ha operato la correzione oggettivamente riconoscibile tra dispositivo e motivazione
Previsione della condanna alle spese del giudizio di cassazione: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese
Richiamate dai ricorrenti per la possibile riqualificazione in furto (624) e minaccia (625) e per il concorso di persone (110); la Corte ha ritenuto non fondate le censure richieste dai ricorrenti e ha confermato la sussistenza del concorso nella rapina impropria
Massime di principio
- Se la motivazione di una sentenza indica chiaramente una decisione diversa da quella riportata nel dispositivo, un errore materiale del dispositivo può e deve essere emendato alla luce della motivazione stessa
- In tema di rapina impropria (art.628 c.p.) l'immediatezza non richiede necessariamente la contemporaneità assoluta tra sottrazione e violenza/minaccia: è sufficiente che non si interrompa l'unitarietà dell'azione finalizzata a impedire la restituzione o a garantire l'impunità
- La presenza e il contributo di più persone al momento della violenza o della minaccia possono integrare l'aggravante delle "più persone riunite" per l'effetto intimidatorio rafforzato su terzi intervenuti
- La recente giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.86/2024) apre alla possibilità di riduzione della pena per i casi di lieve entità nella rapina impropria, ma l'applicazione di tale attenuante richiede che il ricorrente specifichi e provi i concreti indici di lieve entità (esiguità del valore sottratto, minima offensività della minaccia, assenza di profili organizzativi, ecc.)
- In Cassazione non è ammesso un sindacato volto a ottenere una diversa valutazione della prova o una nuova ricostruzione dei fatti: le censure devono evidenziare vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) o errori di diritto riconoscibili
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