Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21512/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca / pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di rapporti collegati ai contributi pubblici per l'editoria. Una società editrice aveva chiesto e ottenuto per l'anno 2009 un contributo pubblico, poi, nell'anno successivo, aveva presentato domanda per i contributi relativi al 2010 e, medio tempore, aveva ottenuto da una banca un finanziamento garantito dalla cessione del credito verso la P.A. relativo ai contributi 2010. Successivamente la domanda per il 2010 veniva inizialmente rigettata, la società falliva e, in sede di autotutela, la P.A. riconosceva i contributi 2010 ma annullava quelli 2009, compensando in parte il proprio credito restitutorio per il 2009 con il credito per il 2010 e poi, per il residuo, con il contributo 2011. Il curatore chiedeva l'accertamento dell'inopponibilità della cessione alla massa fallimentare perché avente ad oggetto un credito futuro e contestava la compensazione operata dalla P.A. La Corte d'appello aveva invece ritenuto efficace la cessione a favore della banca e legittima la compensazione residua con il credito 2011. Con il ricorso per cassazione il curatore denunciava: 1) violazione delle norme sulla cessione del credito e sulla disciplina dei contributi all'editoria, sostenendo che il credito 2010 fosse ancora futuro e si fosse costituito solo con il decreto di riconoscimento; 2) vizio di motivazione e violazione dei canoni ermeneutici per l'interpretazione dell'atto di cessione e della comunicazione di presa d'atto; 3) violazione delle norme sulla cessione e sull'opponibilità al fallimento, ribadendo che il credito fosse solo eventuale e che l'effetto traslativo si fosse prodotto solo dopo il fallimento; 4) violazione delle regole sulla compensazione e della disciplina fallimentare, sostenendo che il credito restitutorio della P.A. non fosse certo o comunque non potesse essere compensato dopo il fallimento. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il procedimento amministrativo sui contributi editoriali ha funzione meramente ricognitiva di un diritto soggettivo già previsto dalla legge; che la cessione riguardava un credito attuale, o comunque, anche se futuro, era opponibile alla procedura fallimentare perché assistita da data certa anteriore al fallimento; e che la compensazione era legittima perché entrambi i crediti erano preesistenti alla dichiarazione di fallimento e liquidi/esigibili al momento della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del curatore fallimentare. Ha quindi lasciato ferma la decisione della Corte d'appello di Bologna, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare alla banca cessionaria il credito relativo ai contributi 2010, rigettato la domanda del curatore verso la P.A. e ritenuto legittima la compensazione parziale operata dalla P.A. tra il credito restitutorio per i contributi 2009 e il credito per i contributi 2011. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, L. n. 250/1990

    I contributi pubblici all'editoria configurano diritti soggettivi dell'editore, subordinati alla ricorrenza dei presupposti di legge; il procedimento amministrativo ha funzione di accertamento e ricognizione, non costitutiva.

  • art. 44 d.l. n. 112/2008

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla natura del credito, ma la Corte lo ritiene non idoneo a mutare la qualificazione del rapporto come credito soggettivo previsto dalla legge.

  • art. 1348 c.c.

    Invocato per sostenere la natura futura del credito ceduto; la Corte esclude che ciò infici la decisione, perché il credito era comunque riconducibile a un rapporto già esistente e assistito da data certa prima del fallimento.

  • art. 1260 c.c.

    La cessione del credito è ritenuta efficace anche se concernente un credito futuro, purché ricorrano i presupposti di opponibilità rilevanti nel concorso fallimentare.

  • art. 1472 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non accolto come base per affermare l'inesistenza del credito al momento della cessione.

  • art. 2914 c.c.

    È stata esclusa l'inopponibilità al fallimento della cessione del credito riconosciuta dalla Corte d'appello.

  • art. 1264 c.c.

    Ai fini dell'opponibilità della cessione, rileva la notifica o accettazione con data certa anteriore al fallimento; per i crediti futuri la protezione opera se la formalità è anteriore al fallimento e successiva alla venuta ad esistenza del credito, secondo la qualificazione adottata.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato per contestare la compensazione; la Corte ritiene invece integrati i presupposti della compensazione legale tra crediti reciproci.

  • art. 1242 c.c.

    La compensazione è ammessa quando i crediti sono reciproci, liquidi ed esigibili secondo la disciplina codicistica.

  • art. 1243 c.c.

    È sufficiente che i requisiti di liquidità ed esigibilità sussistano al momento della decisione giudiziale, purché la reciprocità dei crediti esista già al momento del fallimento.

  • art. 52 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ritiene che nel caso di specie non osti alla compensazione perché i crediti erano già preesistenti al fallimento.

  • art. 56 l.fall.

    La Corte afferma che la compensazione concorsuale è ammissibile quando entrambi i crediti sono preesistenti alla dichiarazione di fallimento, soddisfacendo il requisito della reciprocità.

  • art. 93 l.fall.

    Richiamato nel procedimento di ammissione al passivo promosso dalla banca cessionaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte reputa le censure infondate o inammissibili perché non colpiscono la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Le doglianze sul vizio motivazionale sono dichiarate inammissibili perché mirano a una diversa lettura del materiale probatorio e non evidenziano un anomalo vizio di motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la censura viene ricondotta a un non consentito riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che il cattivo apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per contestare l'interpretazione dell'atto di cessione; la Corte ricorda che l'interpretazione degli atti negoziali è tipico apprezzamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei contributi pubblici all'editoria il diritto dell'operatore nasce direttamente dalla legge al ricorrere dei presupposti normativi; il procedimento amministrativo di concessione ha funzione meramente ricognitiva e non costitutiva del credito.
  • La cessione di un credito pubblico già sorto, ancorché non ancora liquido o esigibile, può essere efficace; ai fini dell'opponibilità nel concorso fallimentare rilevano la data certa dell'atto e, secondo la qualificazione del credito, le regole sulla sua venuta ad esistenza.
  • Se la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse non è validamente censurata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse poiché l'eventuale caducazione delle altre non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza.
  • L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando l'opzione ermeneutica adottata sia plausibile e non l'unica astrattamente possibile.
  • Nel fallimento la compensazione è ammessa quando entrambi i crediti sono preesistenti alla dichiarazione di fallimento; è sufficiente che liquidità ed esigibilità sussistano al momento della decisione, purché sia già integrata la reciprocità tra le posizioni creditorie.
  • La revoca o l'annullamento in autotutela di un beneficio pubblico ha natura ricognitiva del venir meno di un presupposto legale e consente il recupero delle somme indebitamente erogate, indipendentemente dal momento in cui tale venir meno venga accertato.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoInadempimentoLiquidazione giudizialeContenzioso tributario
RamiContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.