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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21056/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria che aveva recepito un accordo di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa per detenzione di cocaina e cannabis finalizzata alla cessione a terzi, in concorso, e per resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto derubricare la condotta nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando solo il dato quantitativo della sostanza e ritenendo irrilevante l'assenza di dosi, di denaro e di materiale per il confezionamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione della sentenza di patteggiamento da parte dell'imputato è consentita solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che non è proponibile in cassazione una questione incompatibile con l'accordo sulla richiesta di applicazione della pena e sulla qualificazione giuridica del fatto. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel rito concordato, l'accordo esonera dall'onere della prova e la motivazione della sentenza può essere succinta, purché dia conto della correttezza della qualificazione giuridica, dell'assenza di cause ostative ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena concordata

    La sentenza di patteggiamento recepisce l'accordo tra le parti sulla pena e sulla qualificazione del fatto contestato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    come introdotto dall'art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017

    L'impugnazione della sentenza di applicazione della pena da parte dell'imputato è ammessa solo entro le strette ipotesi previste dalla norma.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È la fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente per ottenere la derubricazione del fatto.

  • art. 110 c.p.

    Viene richiamato per il concorso di persone nel reato.

  • art. 337 c.p.

    È il reato contestato unitamente allo stupefacente.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel patteggiamento il giudice deve verificare l'assenza di cause di non punibilità immediatamente rilevabili.

  • art. 27 Cost.

    La congruità della pena patteggiata va verificata anche nei limiti dei principi costituzionali richiamati dalla giurisprudenza citata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    È richiamato nel capo d'imputazione per la detenzione di stupefacenti ai fini di cessione.

  • art. 1, comma 50, L. n. 103/2017

    Ha introdotto la disciplina speciale sull'impugnabilità della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento, l'imputato non può in cassazione contestare profili incompatibili con l'accordo raggiunto sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla pena, salvo i limitati casi di impugnazione espressamente consentiti dalla legge.
  • La sentenza che recepisce l'accordo di applicazione della pena è validamente motivata con una sintetica descrizione del fatto, il controllo sulla correttezza della qualificazione giuridica, la verifica ex art. 129 c.p.p. e il giudizio di congruità della pena.
  • L'eventuale richiesta di derubricazione in un'ipotesi attenuata del reato non è proponibile in sede di legittimità quando contrasti con il fatto e la qualificazione giuridica già concordati nel patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione nel patteggiamento può essere dichiarata de plano quando l'impugnazione esula dai casi tassativi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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